Luce, rumore, elettrosmog e rischio industriale

Gli effetti dell'inquinamento luminoso e le norme regionali sull'argomento

Alla luce di una classica definizione di "inquinamento" che identifica l´alterazione di un qualsiasi elemento o sostanza naturale attraverso l´introduzione nell´ambiente di sostanze o di fattori fisici in grado di provocare disturbi o danni all´ambiente stesso, rientra a pieno titolo nella definizione di inquinamento anche l´alterazione della quantità naturale di luce presente nell´ambiente notturno provocata dall´immissione di luce artificiale.

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I principali effetti negativi di questo tipo di inquinamento sono oramai noti.

Il primo e più eclatante è l´effetto culturale/scientifico: sta oramai scomparendo la visione notturna del cielo stellato che rimane prerogativa quasi esclusiva dei luoghi di alta collina, fuori dai centri cittadini e per questo, anche gli Osservatori astronomici devono spostarsi fuori dalla città rendendo più disagevole partecipare alle loro attività di divulgazione della materia ai cittadini interessati e appassionati dell´argomento. Oltre a questo effetto ve ne sono altri di vero danno fisiologico che coinvolgono la fauna e la flora che risentono pesantemente dell´alterazione dei loro ritmi e cicli naturali (processi di fotosintesi clorofilliana, fotoperiodismo delle piante annuali, alterazioni sulle abitudini di vita e di caccia degli animali notturni ecc.). 

Ma anche l´uomo subisce danni da inquinamento luminoso: abbagliamento, alterazione dei ritmi circadiani, possibili danni ai tessuti degli occhi, miopia e  possibili alterazioni di alcuni importanti ormoni quali ad esempio la melatonina ed il cortisolo, sono solo alcuni degli effetti constatati. Inoltre, a causa della luce "intrusiva" che dalla strada o dalle abitazioni vicine si introduce nelle case (soprattutto è fastidiosa nella camera da letto) sorgono importanti fastidi quali insonnia, ed irritabilità.

Infine, effetto non trascurabile, è quello relativo al forte spreco energetico e pertanto all'inutile emissione di sostanze inquinanti e climalteranti dovute ai processi di combustione necessari a produrre energia.

La Regione Emilia-Romagna presidia l´argomento con la legge regionale n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell´inquinamento Luminoso e Risparmio energetico" e con direttive tecniche applicative che si susseguono al passo con evoluzioni tecnologiche e modifiche normative sovraordinate. La direttiva tecnica attualmente in vigore è la deliberazione n. 1732/2015 "Terza Direttiva  per l´applicazione dell´art. 2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell´Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico";

Con tale apparato normativo sono stati specificati i requisiti tecnici ed energetici che le sorgenti, gli apparecchi e gli impianti di illuminazione devono possedere per essere considerati a norma anti-inquinamento luminoso  sia per gli impianti privati che per quelli pubblici.

Le sanzioni per chiunque realizzi impianti di illuminazione in maniera difforme alla legge regionale, vanno dai 500,00 euro a 2.500,00 euro, oltre a dover comunque provvedere all´adeguamento entro 60 giorni dalla notifica d´infrazione.

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ultima modifica 2022-09-13T09:48:29+01:00
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