Luce, rumore, elettrosmog e rischio industriale

La normativa RIR spiegata brevemente ed in parole semplici.

Il decreto legislativo 105/2015 (pdf5.89 MB)“Attuazione della direttiva 2012/18/UE (pdf1.07 MB)relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”  identifica come stabilimenti a rischio di incidente rilevante (di seguito stabilimenti RIR) quelli nei quali, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave (immediato o differito), per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Le sostanze oggetto di tale disciplina sono spesso "familiari" (si pensi all'ammoniaca o alla benzina) ma quello che fa la differenza è il quantitativo presente nello stabilimento, in genere molto elevato.

Se si fa riferimento ad una delle definizioni classiche di Rischio (R), definito come R=PxM dove P rappresenta la probabilità che si verifichi un determinato evento incidentale (per esempio in termini di eventi/anno) ed M indica la magnitudo dell´evento cioè la sua gravità (per esempio  in termini di numero di morti, numero di feriti ecc.), il rischio, per tali stabilimenti, è definito da una bassa probabilità di evento incidentale ma da una elevata magnitudo. Si parla quindi di eventi poco probabili, ma dalle conseguenze disastrose, dovuti comunque a sviluppi incontrollati.

Gli stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione della norma statale sono suddivisi in due grandi gruppi, gli stabilimenti di "soglia inferiore" (ex art. 6 del DLgs 334/99) in cui sono presenti quantità inferiori di sostanze pericolose, e stabilimenti di "soglia superiore" (ex art. 8 del DLgs 334/99) in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità più elevate. L´appartenenza all'uno o all'altro gruppo è determinata da valori di soglia riportati dal decreto nell'Allegato 1.

La normativa nazionale di riferimento, confermando di fatto il doppio regime di competenza, lascia alla Regione (o soggetto da essa designato) le competenze relative agli stabilimenti di soglia inferiore, mentre conferma la competenza dello Stato (Ministero Interno) relativamente agli stabilimenti di soglia superiore. Il Ministero dell'Ambiente, invece conserva le funzioni di indirizzo e coordinamento e monitoraggio, anche ai fini della scambio di informazioni con la UE.

La Regione, con la legge regionale n. 26/2003 (pdf62.97 KB)“Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose “ ha stabilito che le funzioni amministrative di competenza regionale, fossero delegate alle Province ed  esercitate sulla base di direttive e di specifiche indicazioni tecniche applicative. Oggi, a seguito dell'emanazione della legge di riordino (Legge regionale n. 13/2015) tutte le funzioni di amministrative esercitate prima dalle Province, saranno esercitate dalla Regione, tramite l'Arpae (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia).

La normativa regionale, anticipando persino la normativa nazionale, ha da sempre previsto per gli stabilimenti RIR di soglia inferiore un percorso parallelo a quello che la la norma nazionale identifica per gli stabilimenti di soglia superiore. Infatti:

  • come i gestori degli stabilimenti di soglia superiore sono tenuti alla presentazione di un Rapporto di Sicurezza che riporti una serie di informazioni necessarie a conoscere nel dettaglio lo stabilimento, le sostanze pericolose detenute, gli eventi e scenari incidentali e le relative probabilità ed effetti, così, i gestori degli stabilimenti RIR di soglia inferiore, sono tenuti alla presentazione di una Scheda Tecnica, che dimostri l’avvenuta identificazione dei pericoli e la relativa probabilità e gravità, approfondendo e fornendo dettagliate informazioni sullo stabilimento, le sostanze, nonché sugli eventi/ scenari incidentali/effetti;
  • analogamente all’istruttoria che, sul Rapporto di Sicurezza, svolge il Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) presieduto dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, anche per la Scheda Tecnica viene svolta un'analoga istruttoria da parte del Comitato tecnico di Valutazione del Rischio (C.V.R.) presieduto dalla Direzione Tecnica di Arpae. Tale valutazione è altamente professionale ed interdisciplinare in quanto in entrambi i Comitati vi è la presenza dei Vigili del fuoco, di Arpae, dell’INAIL, nonché la partecipazione degli enti di valenza territoriale quali la Regione, le Province, i  Comuni e le AUSL.
  • per entrambe le tipologie di stabilimenti è redatto un Piano di Emergenza Esterno (PEE). Fino all'emanazione del DLgs 105/2015 per gli stabilimenti di soglia inferiore tale adempimento era svolto dalle Province. Oggi, anche per questi stabilimenti, il PEE sarà redatto dalla Prefettura.
  • per entrambe le tipologie di stabilimenti, l'effettuazione dei controlli (verifiche ispettive) è sottoposta ad una attenta pianificazione e programmazione. Fino all'emanazione del DLgs 105/2015 per gli stabilimenti di soglia inferiore, tale programmazione era definita sulla base di criteri regionali; oggi, per entrambe le tipologie di stabilimenti, il Decreto nazionale propone criteri ed indicazioni sia per la Pianificazione che per la Programmazione annuale. Novità importante: è espressamente previsto all'art. 27, che le due Autorità competenti (il Ministero dell'Interno e Regioni) debbano assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei rispettivi Piani e controlli, ove possibile.

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ultima modifica 2018-12-18T15:02:37+02:00
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