Rischio industriale
Cosa fa la Regione su questo tema
Quando si parla di Rischio industriale, solitamente ci si riferisce al rischio di incidente rilevante, cioè al rischio legato alla presenza sul territorio, di stabilimenti che a causa della presenza di sostanze pericolose in determinate quantità, hanno la probabilità (bassa) di generare un incidente di grande entità in termini di danni alle persone, alle cose e all'ambiente. Tali stabilimenti si distinguono in due gruppi, quelli di soglia inferiore e quelli di soglia superiore, in base alle quantità di sostanze pericolose detenute rispetto a determinati limiti di riferimento indicati dalla normativa nazionale di riferimento.
Solitamente si tratta di grandi stabilimenti industriali (tipo industrie chimiche o industrie petrolifere) ma rientrano in questa categoria, anche ad esempio depositi di fitofarmaci, distillerie e stabilimenti galvanici, a causa dei danni ambientali che le sostanze detenute, possono causare in caso di incidente.
La norma nazionale di riferimento è costituita dal decreto legislativo n. 105/2015 (PDF - 5.6 MB)(che ha sostituito lo "storico" decreto legislativo n. 334/99) che costituisce oggi una sorta di "testo unico" contenendo negli allegati, molti dei suoi decreti attuativi. Fondamentale è la ripartizione di competenze (peraltro già presente nella vecchia normativa) tra le Regioni per gli stabilimenti di soglia inferiore e lo Stato per gli stabilimenti di soglia superiore.
La Regione, ha recepito la norma nazionale modificando la legge regionale n. 26/2003 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ed emanando una nuova direttiva regionale applicativa, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1239/2016 (PDF - 348.9 KB), con cui tra l’altro, ha ripreso i contenuti della legge di riordino amministrativo (vd. LR 13/2015) esplicitando che le funzioni amministrative prima svolte dalle Province, sono ora esercitate dalla Regione tramite l’ARPAE.