Geologia, suoli e sismica

Atti della Regione Emilia-Romagna, L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e provvedimenti amministrativi

archivio contributi da Forum sulla L.R. 19/2008 e provvedimenti amministrativi 2010-2011
  • Quesito procedura revisione tetto con strato polistirene di Mauro Balsamini del 11/02/2011
    La revisione del manto di copertura con sostituzione delle tegole con altre dello stesso tipo, sostituzione di guaina impermeabilizzante e l'aggiunta di uno strato di polistirene di coibentazione di 5/10cm su solaio in laterocemento(per adeguare il tetto alle trasmittanze limite per il risparmio energetico) è un tipo di intervento considerato di Manutenzione Straordinaria (soggetto a pesentazione di D.I.A.)e non previsto nella DGR 121/2010 all. A: deve essere considerato intervento rilevante per la pubblica incolumità ai fini sismici?
    Dovrei considerare ai fini della verifica sismica un impercettibile aumento del peso dovuto alla coibentazione? (Uno strato da 10cm di polistirene pesa 3 Kg/mq......)
    Dovrei considerarlo "intervento locale" dato che l'intervento di "adeguamento" (cioé la verifica completa dell'edificio) è richiesta qualora i carichi aumentino complessivamente del 20%.
    Mauro, Balsamini
    (m.balsamini@alice.it)
  • Interpretazione Atti di Indirizzo di Andrea Perazzini del 26/01/2011
    Buongiorno
    Il mio contributo si riferisce all'interptretazione che mi sono sentito dare dagli uffici competenti in materia sismica del Comune di Cesena, in merito alla "DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 LUGLIO 2010, N. 1071,nei riguardi del punto 8, il quale testualmente recita : "La documentazione (soggetto della frase) che costituisce il progetto esecutivo riguardante le strutture,oggetto di Istanza di autorizzazione sismica....,deve essere relativa ad una sola unità strutturale (US), intendendo per unità strutturale..ecc. ecc....". In sostanza mi capita di presentare un capannone artigianale spezzato in 4 parti da giunti sismici presentando una unica Istanza di Autorizzazione e pagando i contributi dovuti per 4 pratiche. Nonostante questo non mi si vuole accettare la pratica adducendo al fatto che ai sensi dei richiamati Atti di Indirizzo la Pratica dovrebbe essere presentata spezzata in 4 con 4 Istanze di Autorizzazione e conseguenti Atti successivi (4 Inizi Lavori, $ Denuncie Lavori,4 Relazioni a Strutture Ultimate 4 collaudi ,ecc.ecc.) Ora, anche sforzandomi, non riesco a condividere la posizione e l'interpretazione del Comune (che inoltre è l'unico della Romagna ad adottare tale interpretaziane) quanto mai ferruginosa e a mio modesto parere non interpretativa ed anzi fuorviante dall'intento della Norma in discussione, la quale è tesa a rendere meglio leggibili gli elaborati presentati dai tecnici per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica, prescrivendo, come recita il punto 8, che la documentazione (e non l'istanza) che costituisce il progetto esecutivo allegato all'istanza debba essere relativa ad una sola US, e qualora fossero presenti elaborati, o parti di essi, comuni a più US rientranti nel medesimo titolo abilitativo, detti elaborati comuni possono essere allegati ad una sola US e richiamati nelle altre US facenti parte della medesima Istanza di Autorizzazione, con riferimento esplicito nelle parti appropriate delle relazioni. In sostanza credo che il mio capannone diviso in 4 unità strutturali (tranne le fondazioni che sono uniche e non sgiuntate)in seguito a quanto disquisito abbondantemente, possa essere tranqillamente presentato in una unica Istanza di Autorizzazione tenendo debitamente in conto di porre attenzione a dividere chiaramente all'interno di essa i fascicoli riguardanti ogni singola US e previo pagamento degli oneri per intero per ogni sigola US (nel mio caso 4, quindi euro 480 x 4). A supporto della tesi sopra esposta il VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE COSTRUZIONI ... Circ.del 29/07/2010 al Paragrafo 1.4 comma "strutture complesse" recita testualmente: "Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di US differenti fra loro ...ecc. ecc" Ammette, anzi prevede la possibilità, come da logica,di poter presentare una sola Idstanza di Autorizzazione Sismica anche in presenza di puiù US.
    Per concludere, mi chiedo se sia ammissibile che una amministrazione possa negare autonomamente, e direi arbitrariamente,quanto previsto così chiaramente dalla vigente Normativa Regionale adducendo una diversa interpretazione che esatta non è anche a parere di tutti gli altri Enti Regionali addetti alla Sismica.
    Allegato ATTO DI INDIRIZZO.docx (docx14.03 KB)
    Andrea, Perazzini
    Studio Associato di Ingegneria Perazzini & Pierini
    (perazzini@perazziniepierini.com)
  • collaudo ai sensi art.19 L.R.19/2008 di marco calderoni del 28/07/2010 
    Qualora non si tratti di collaudo statico ai sensi della L.1086/71, ma di collaudo ai sensi del NTC 2008 e L.R. 19/2008 relativo ad opere in muratura, muratura armata o legno è necessaria l'iscrizione all' albo da oltre 10 anni?
    Ing. Marco Calderoni
    (ing_marcocalderoni@libero.it)
  • informazioni inerenti le pratiche sismiche di Paolo Cavalieri del 23/06/2010 
    Salve Vi pongo questo quesito inerente le pratiche sismiche:
    Per un opera PUBBLICA x la quale è necessaria l'autorizzazione sismica, la normativa prevede che sia richiesta l'autorizzazione se il progetto è stato DEPOSITATO dopo il 14/11/09. Per Deposito penso intenda la presentazione del progetto con indicati collaudatore, ditta esecutrice ecc.. (il vecchio deposito ai sensi della vecchia legge 1089) giusto?
    Se è così, allora vi pongo questi casi:
    1) se gli elaborati grafici, relazione di calcolo ecc. sono stati PRESENTATI e PROTOCOLLATI dal progettista presso l'ufficio tecnico in data antecedente il 14/11/09 ed anche APPROVATI dalla Giunta comunale, ma i lavori iniziano in questi giorni, è necessaria l'autorizzazione sismica? perchè il deposito vero e proprio, dove è stata indicata la ditta esecutrice e il collaudatore, è avvenuto ora, in quanto è stato fatto da poco il bando di gara per selezionare l'impresa..
    Ciò potrebbe creare un problema in quanto se l'autorizzazione sismica prevede delle modifiche al progetto, rischia di saltare la gara! in quanto
    se le spese diventeranno maggiori di quelle previste possono creare un problema per l'importo dei lavori previsto dalla base di gara...
    e una impresa che è già diventata l'aggiudicataria, potrebbe presentare ricorso e chiedere dei danni....
    2) Inoltre, per chiedere l'autorizzazione sismica, nella modulistica, è richiesto il nome della ditta costruttrice...quindi bisogna attendere di
    aver fatto la gara e assegnato i lavori per chiedere l'autorizzazione sismica? questo creerebbe la possibilità del caso che ho appena descritto...
    3) Se invece per un intervento Pubblico (es. ampliamento di parte di un cimitero) con gara in corso, il progetto sia architettonico sia strutturale è stato presentato in Comune a Maggio 2010 ed approvato in Giunta prima di Giugno 2010, come bisogna comportarsi con l’autorizzazione? Si aspetta la fine della gara e si richiede di presentare l’Istanza di Autorizzazione come da L.R. 19/2008 con i moduli ed allegati richiesti?
    Premetto che nel progetto sono state considerate le NTC 2008 e ha già tutti gli allegati richiesti nell’istanza di Autorizzazione, ma di fatto non hanno presentato i moduli nuovi per l’iter autorizzativi.
    Paolo, Cavalieri
    (pa.cavalieri@tiscali.it)
  • domande relative alla normativa antisismica di Daniele Pecorini del 15/06/2010 
    Domande di interpretazione della procedura della L.R. 19/2008
    1. Nel caso di fabbricati divisi in parti strutturali separati da giunti tecnici, si chiede se è lecito utilizzare, potendolo, norme diverse per diverse parti del fabbricato, ad esempio un Permesso di Costruire anteriore al 30/6/2009, comprendente due parti di fabbricato giuntate, una verificata con DM 1996, l’altra con DM 2008 ed il giunto tecnico verificato con entrambe le normative e dimensionato in base a quella più a favore di sicurezza.
    Risposta attesa: tale metodologia appare corretta
    2. Il caso di un fabbricato che non aumenta in altezza, ma aumenta solo il numero di piani al suo interno, è da configurare come sopraelevazione pur non aumentando i carichi complessivi in fondazione più del 10%?
    Risposta attesa: trattandosi di ristrutturazione, è logico che l’intervento si configuri come adeguamento sismico dato che cambia l’impianto strutturale dell’edificio (par. 8.4.1 punto d del DM 2008), ma la sopraelevazione è tale solo se comporta l’aggiunta in altezza di un piano o parte di esso.
    3. Nel caso di una DIA di ristrutturazione che comporta la sopraelevazione del fabbricato, se il progetto strutturale prevede la completa demolizione e ricostruzione, o comunque una nuova struttura portante, indipendente dall’esistente, che resiste sia ai carichi verticali che orizzontali, l’intervento è da considerare come sopraelevazione e dunque da autorizzare ovvero è assimilabile a una nuova costruzione e quindi soggetto al solo deposito?
    Risposta attesa: è una nuova costruzione soggetta a deposito e non ad autorizzazione anche se più alta di quella precedente.
    4. Il controllo a campione previsto dalla LR 19/2008 riguardante il 30% delle D.I.A. e il 20% dei Permessi di Costruire, deve essere effettuato sulle richieste di titolo abilitativo presentate, comprendendo quindi anche quelle non rilevanti dal punto di vista sismico, o solo sugli effettivi depositi strutturali antisismici relativi a dette richieste?
    Risposta attesa: è una cosa che viene decisa dal RUE comunale, in ogni caso appare logico basare il campionamento sui depositi presentati
    5. Intervento in C.A. o metallo, non rilevante sismicamente (art. 1 L. 1086/71 e art. 65 DPR 380/2002) può esserci coincidenza di soglia tra un intervento non rilevante per la LR 19 (DGR 121/2010 allegato A) e un intervento in c.a. o metallo non soggetto a deposito?
    Risposta attesa: si, sarebbe un’ottima semplificazione amministrativa, gli interventi in C.A. o metallo non rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici, non sono soggetti nemmeno a deposito per la 1086/71
    6. Al punto 4.4 della DGR 121/2010 allegato A è elencata come non rilevante per la pubblica incolumità ai fini sismici, la realizzazione di tramezzi per edifici ma non la demolizione
    Risposta attesa: per analogia deve essere considerata non rilevante anche la demolizione di tramezzi
    7. Un ristorante da più di 100 posti è un fabbricato rilevante dal punto di vista del collasso perchè rientra al punto B2.1.4 della DGR 1661/2009?
    Risposta attesa: no, non rientra, per cui non è soggetto ad autorizzazione
    8. Il collaudo non è richiesto solo per le riparazioni locali, quindi per le costruzioni nuove è sempre richiesto, anche ad esempio per una tettoia che per poco non sta dentro ai limiti della DGR 121/2010 all. A?
    Risposta attesa: si, il collaudo di un deposito/autorizzazione è sempre dovuto, ad esclusione delle sole riparazioni locali
    9. La sostituzione del manto di copertura è un tipo di intervento non previsto nella DGR 121/2010 all. A: deve essere considerato intervento rilevante per la pubblica incolumità ai fini sismici?
    Risposta attesa: ovviamente no, tutti gli interventi che non riguardano la struttura non sono nemmeno da considerare come passibili o meno di deposito strutturale, sono ONS come da modulistica approntata
    10. Si deve considerare sopraelevazione la realizzazione di locali in copertura di modesta estensione in rapporto a quella dell’intero fabbricato e tale da non comportare l’incremento del carico utile per il quale era stata progettata la struttura esistente?
    Risposta attesa:si tratta in ogni caso di sopraelevazione, anche se parziale e quindi soggetta ad autorizzazione
    11. L’allegato A della DGR 121/2010 regolamenta gli IPRIPI (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici), che sono comunque interventi sulla struttura portante (non ONS). Si chiede per quale motivo nella delibera sono considerati anche interventi di tipo non strutturale, ad esempio ai punti A1.4.5 (pannelli fonoassorbenti) A1.4.7 (pannelli solari) A2.3.2 (controsoffitti) A2.1.4 (chiusura di logge) A2.4.4 (realizzazione pareti) A2.4.3 (tamponamenti)?
    Risposta attesa: si ritiene che detti punti debbano prossimamente essere meglio precisati in una delibera integrativa
    12. Come ci si comporta con le sanatorie? In particolare, coma deve essere intesa la “violazione delle norme antisismiche?
    Risposta attesa: nel caso di sanatorie riferentesi ad abusi commessi prima del 25/10/2005 non si configura violazione di norme antisismiche perchè il Comune di Reggio non era in zona sismica; la violazione è solo per abusi accertati o asseverati come esistenti solo dopo quella data.

    Domande di interpretazione delle NTC 2008
    13. NTC 2008 punto 10.2 calcoli semplificati. La norma tecnica in questo punto chiede un controllo dell’attendibilità dei risultati delle elaborazioni e chiede di farlo valutando il confronto con i risultati di semplici calcoli anche di larga massima. Avendo riscontrato nei progetti finora verificati, una ampia interpretazione di tale passaggio, si chiede se è possibile determinare in modo leggermente più specifico, anche con esempi, tale obbligo. Soprattutto in riferimento alla dimensione dell’intervento.
    Risposta attesa: i calcoli semplici possono ricondursi ad un dimensionamento di massima e/o alla valutazione dell’azione tagliante alla base delle strutture portanti
    14. Caso di un capannone artigianale esistente, con copertura dimensionata con carico accidentale dato dalla neve pari a 90 kg/mq come da normativa precedente, sul quale la committenza intende fare un intervento di manutenzione straordinaria in copertura, vale a dire l’eliminazione del manto in cemento amianto e la sua sostituzione con alluminio ed inserimento di pannelli fotovoltaici. Essendo il carico della neve più alto da DM 14/1/2008 causando quindi un incremento dei carichi in fondazione maggiore del 10%, l’intervento di manutenzione straordinaria si configura quindi come adeguamento sismico?
    Risposta attesa: per congruità con altri interventi, in tali casi è richiesto l’adeguamento e non altro
    15. Nel caso di intervento di adeguamento sismico sull’esistente, è necessario fare sempre la verifica di sicurezza dello stato di fatto dell’edificio anche se poi lo stato di progetto del fabbricato viene verificato alle azioni statiche e sismiche secondo la normativa vigente?
    Risposta attesa: no, quando si progetta la ristrutturazione del fabbricato con le azioni da normativa vigente, è sufficiente la verifica dello stato variato; la verifica sismica dell’esistente. oltre a quella dello stato variato, è richiesta per gli interventi di miglioramento
    16. Un prefabbricato in C.A. risalente a prima del 2005, quindi non progettato con criteri antisismici, e non progettato per essere sede scolastica, viene affittato da un istituto scolastico che chiede di fare un intervento di rifunzionalizzazione senza quasi toccare la struttura portante, al fine dell’insediamento delle funzioni scolastiche: se non si incrementano i carichi in fondazione più del 10%, può fare un intervento di miglioramento o è obbligato comunque all’adeguamento sismico?
    Risposta attesa: purtroppo pare che le NTC 2008 in questo caso permettano il semplice miglioramento e non l’adeguamento (che sarebbe problematico trattandosi di struttura prefabbricata)
    Daniele, Pecorini
    (daniele.pecorini@municipio.re.it)
  • quesito intervento privo di rilevanza ai fini sismici di Enea Golinelli del 10/06/2010 
    Nell'atto di indirizzo 121/2010 punto A1 1.5. , le serre ad un piano eseguite con coperture leggere, adibite esclusivamente a coltivazioni risultano come intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici; visto che nelle zone agricole dei comuni della zona in cui opero (bassa modenese) vengono spesso montate strutture tipo serre (montanti ad arco in ferro con telo in plastica) anche per il ricovero di balloni, cassette ed attrezzi agricoli, dentro ai quali la permanenza di persone è più limitata rispetto alle serre per la coltivazione di prodotti agricoli, chiedo se è possibile trattare tali strutture alla pari delle serre per la coltivazione e quindi considerare l'intervento privo di rilevanza ai fini sismici.
    Enea, Golinelli
    (goline03@golinellienea.191.it)
  • sovralzo torre metallica per telecomunicazioni di Claudio Loprieno del 07/06/2010 
    Salve,
    pongo a tutti un quesito:
    se abbiamo una torre metallica flangiata alta 26.00 m e dobbiamo posizionare un pennone in sommità di lunghezza 2.00m circa , l'intervento ricade tra quelli privi di rilevanza ai fini sismici o no?
    vi ricordo che per il 99.99% delle torri metalliche per telecomunicazioni il carico dominante è quello del vento e non del sisma.
    Grazie
    Claudio, Loprieno
    (claudioloprieno@live.it)
  • Asseverazione art. 12, p.to 1 della L.R. 19/2008 di Marco Barberini del 01/06/2010
    Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 12 della L.R. 19/2008 "Rapporti col titolo abilitativo edilizio", è richiesta al p.to 1), l'Asseverazione da parte del Progettista Strutturale in merito alla conformità normativa di un intervento che deve ancora essere autorizzato.
    A tale proposito si chiede, cosa accada al professionista asseverante nel caso di diniego all'autorizzazione.
    Si badi bene che non è domanda retorica nel momento in cui, ad esempio, nell'ambito di un intervento su costruzioni esistenti, vi può essere discordanza d'interpretazione normativa tra progettista strutturale e servizio che rilascia l'Autorizzazione.
    Tale aspetto non è stato chiarito durante l'incontro del 24 maggio 2010 a Cesena: in quella sede si accennò ad un generico PREAVVISO DI RIGETTO con termine di 10gg per ulteriori chiarimenti ed integrazioni da parte di Committente e Progettista, ma senza specificare ulteriormente.
    Nell'ambito della declamata riduzione del contenzioso, ci si augura che il rigetto della pratica non corrisponda direttamente alla denuncia penale per dichiarazione mendace.
    Grazie per l'attenzione.
    Marco, Barberini
    Libero Professionista Ingegnere
    (marco-barberini@libero.it)
  • conseguenze legali a seguito di bocciatura di richiesta di autorizzazione di Andrea Barocci del 19/05/2010
    Salve, la domanda che vorrei porre è questa: se una richiesta di autorizzazione viene bocciata, ci sono conseguenze legali per il professionista? e se si, quali sono?
    Andrea, Barocci
    (abstrutture@gmail.com)
  • Interpretazione art. 18 L.R. 25-11-2002, n. 31 e successive integrazioni di Ing.Andrea Perazzini del 19/05/2010
    Buongiorno,
    im merito a quanto richiamato all'oggetto nel quale testualmente si riporta al comma 1 : "Le modifiche a denunce di inizio di attività o a permessi di costruire,che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio di attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruirebqualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite all'art. 23, comma 1, lettera a), b), c), d)ed f),ovvero modifichino in modo sostanzialegli effetti delle azioni sismiche sulla struttura."
    mi ritrovo nella condizione ,dopo aver presentato a seguito del riascio del permesso di costruire e dell' avvenuto deposito del progetto strutturale, di dover totalmente cambiare il sistema costruttivo adottato nel deposito sismico presentato passando da una struttura tradizionale in c.a. ad una struttura in legno. Tutto questo, peraltro, senza andare minimamente a modificare il permesso di costruire autorizzato dal comune e non avendo ancora iniziato i lavori. Credo che l'annullamento della vecchia pratica sismica e la presentazione di una nuova pratica sismica non sia in contrasto con quanto previsto dall'art, 18 sopra richiamato e nello specifico la parte in cui si dice "ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura" in quanto in tale art.di legge, il soggetto delle modifiche che portano alla richiesta di un nuovo titolo abilitativo urbanistico è il permesso di costruire stesso che ripeto non subisce alcuna modifica dal cambio della tecnologia costruttiva e quindi penso non sussista la necessità della presentazione di un nuovo permesso di costruire, in quanto tra l'altro si ridurrebbe alla ripresentazione dello stesso senza alcuna modifica. Mi scuso se l'intervento è stato alquanto articolato e lungo, ma un comune mi ha rifiutato il cambio di progetto sismico senza il preventivo rilascio di nuovo permesso di costruire e mi sembra come ampiamente descritto una interpretazione errata. Grazie!!
    Ing.Andrea, Perazzini
    Studio associato Perazzini&Pierini
    (perazzini@perazziniepierini.com)
  • Autorizzazione sismica di Il Moderatore del forum Regione Emilia Romagna del 18/05/2010
    Si pubblica il presente contributo, stante l’interesse del quesito posto, quale eccezione, al fine di ribadire che in futuro non verranno accettati interventi anonimi.
    Si chiede, cortesemente, di compilare sempre la parte anagrafica relativa al proprio nome e cognome, e possibilmente, di inserire un recapito email, utile per eventuali puntualizzazioni e/o chiarimenti da parte del moderatore, prima della pubblicazione.

    Buongiorno,
    all'art. 12 comma 6 della LR 19/08 si legge che "L'autorizzazione è rilasciata entro 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza".
    Non sembra specificato cosa accada nel caso in cui entro il termine fissato non si riceva alcuna comunicazione dall'Ufficio Competente. Qualora scadessero i termini vale il silenzio-assenso?
    Distinti saluti.
    M.C.
    Il Moderatore del forum, Regione Emilia Romagna
    • Re: Autorizzazione sismica di Nucleo tecnico Regione Emilia Romagna del 18/05/2010 
      L’art.12, comma 6, della L.R. n. 19 del 2008, prevede che l’autorizzazione sismica sia rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza (fatti salvi i casi di interruzione e sospensione del termine previsti dallo stesso articolo).
      Allo scadere del termine dei 60 giorni, senza che la Struttura tecnica competente in materia sismica abbia rilasciato l’autorizzazione preventiva, non si forma il silenzio assenso.
      L’art. 20, comma 4, della L. n. 241 del 1990 (come modificato dalla L. n. 15 del 2005 e dalla L. n. 69 del 2009), esclude infatti l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso in determinati casi, tra cui quello degli atti e dei procedimenti riguardanti la pubblica incolumità.
      La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2006, ha chiarito che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 94 del D.P.R. n. 380 del 2001, dovesse considerarsi abrogata la possibilità per le Regioni di prevedere forme semplificate di autorizzazione e controllo delle costruzioni da realizzarsi nei Comuni a media e alta sismicità.

      Valutazione congiunta con il Servizio Affari generali, giuridici e programmazione.
      Nucleo tecnico, Regione Emilia Romagna

Azioni sul documento

ultima modifica 2013-05-08T12:31:00+02:00
Marco
Marco dice:
03/04/2012 20:04

Faccio notare che il Nucleo tecnico Regione Emilia Romagna nella sua nota del 18/05/2010 non ha risposto alla precisa domanda del moderatore del forum: cosa accade se la Struttura tecnica non risponde nei 60 gg?? Certo non scatta il silenzio assenso, ma cosa accade? Si ha, ad esempio, un danno risarcibile a fronte di un ritardo della P.A. nel provvedere? E' possibile invocare poteri sostitutivi?

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