Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Il contesto legislativo attuale prevede obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni in relazione all’acquisto di prodotti sostenibili?

Si, il contesto legislativo nazionale ha reso obbligatorio il GPP, prima con l’approvazione del cosiddetto Collegato ambientale (legge 221/2015 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali) e poi con l’emanazione del D. Lgs 50/2016 che recepisce le direttive europee e riordina la disciplina sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 34 criteri di sostenibilità energetica e ambientale modificato all'art. 23 del D.lgs. 56/2017) introduce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara “almeno” le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM ministeriali. L’applicazione obbligatoria dei CAM vale per il 100% degli affidamenti di forniture, servizi e lavori di qualunque importo e relativamente alle categorie merceologiche oggetto dei CAM individuati dal Piano d'azione nazionale (PAN GPP).

Precedenti norme nazionali avevano già reso cogente l’applicazione del GPP; tra queste sono da citare il DM 203 dell’8 maggio 2003 e sue circolari applicative (plastica; carta; legno; tessile; ammendanti; gomma; edile stradale; oli minerali usati) che prevede per manufatti e beni una quota obbligatoria con materiale riciclato almeno pari al 30%. Il decreto però prevedeva, come presupposto per l’applicazione di tale obbligo, l’iscrizione ad un elenco dei prodotti realizzati con materiale riciclato contenuto nel “Repertorio del riciclaggio” istituito c/o l’Osservatorio nazionale rifiuti, oggi non più operativo.

Il D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, ha introdotto l’obbligo per Comuni, Province, Regioni, USL, Agenzie regionali, Enti Parco, Ministeri, società che gestiscono servizi pubblici di trasporto di passeggeri, ecc.  di tenere conto del consumo e delle emissioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada (veicoli leggeri, pesanti, autobus) al momento della loro acquisizione (sia tramite acquisto della proprietà che noleggio); impatti, dunque, relativi all’intero arco di vita utile dei veicoli, quali il consumo energetico, le emissioni di biossido di carbonio (CO2), le emissioni di ossidi di azoto (NOx), le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC), le emissioni di particolato.

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ultima modifica 2017-05-16T16:46:00+02:00
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