Bivacco con tenda
Il Decreto del Presidente n. 40 del 31/03/2021 prevede quanto segue:
Il bivacco notturno con tenda, in deroga a quanto previsto dalla LR 16/2004, art. 41, comma 2 1, è consentito presso le strutture ricettive presenti lungo gli itinerari segnalati previa autorizzazione del proprietario o gestore della struttura, che dovrà consentire l'utilizzo dei servizi igienici, nonché dei proprietari/affittuari dei terreni interessati.
Tale disposizione, atta a favorire la frequentazione delle aree protette e dei percorsi che le attraversano, è valida
fino al termine dello stato di emergenza dichiarato in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da
Coronavirus.
1 LR 16/2004 Art. 41 “Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero” ... omissis
2 Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.