Parchi, foreste e Natura 2000

Valutazione d'incidenza (Vinca)

Gli strumenti amministrativi per stimare in anticipo l'impatto delle attività umane nei siti Natura 2000

Fusaria maggiore (Euonymus latifolius), raro arbusto di sottobosco fresco, cerrete e faggete. Foto Stefano Bassi, archivio personaleLa Valutazione di incidenza è lo specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità.

A tale procedimento vanno sottoposti i Piani generali o di settore, i Programmi (compresi regolamenti, calendari venatori e simili), i Progetti, gli Interventi e le Attività i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l’eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su habitat e specie, tenuto conto degli obiettivi di conservazione. È del 28.12.2019 la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che riporta le Linee Guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA).

La Deliberazione Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 (pdf389.31 KB) descrive le modalità operative del procedimento e individua (Capitolo 3 dell'Allegato B) l’autorità competente all’approvazione della Valutazione di incidenza di ogni specifico caso (piano, progetto, intervento o attività).

Con la Deliberazione di Giunta n. 79/2018 (pdf851.59 KB) è stato approvato un elenco di tipologie di interventi di attività (Allegato D (pdf18.68 KB)) per le quali, considerata la loro modesta entità, valutate le minacce indicate nelle Misure sito-specifiche di conservazione (Allegato 3 alla DGR n. 1147/2018 (pdf892.32 KB)) e tenuto conto del fatto che spesso sono ubicati in aree già antropizzate (centri urbani o infrastrutture esistenti), si è stabilito che la loro attuazione nei siti Natura 2000 non possa determinare un'incidenza negativa significativa su specie e habitat e quindi non si rende più necessario attivare ulteriori procedure di valutazione d'incidenza per la loro realizzazione.

Gli Enti gestori dei siti possono, però, approvare atti amministrativi con i quali, per situazioni o periodi particolari, stabiliscono quali tra questi interventi o attività vanno, comunque, sottoposti alla procedura della valutazione d'incidenza.

L'elenco di cui sopra sostituisce la Tabella E - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191/2007 (pdf15.54 KB) che indicava le attività esenti da Valutazione d'incidenza. 

Berretto da prete (Euonymus europaeus), arbusto tipico del margine dei querceti termofili. Foto Stefano Bassi, archivio personale

Procedura di valutazione d'incidenza

Per molte attività "frequenti e comuni" spesso la procedura della valutazione d'incidenza si limita ad una prima fase di pre-valutazione di incidenza, da considerare a pieno titolo una fase dell’intera procedura di valutazione di incidenza, per quanto concerne la decorrenza dei termini, i criteri per la sua effettuazione, gli ambiti di applicazione, ecc. ed è finalizzata all’analisi dei progetti e degli interventi più semplici e di minore rilevanza ambientale.

Il soggetto proponente, oltre ad inoltrare all’autorità competente il progetto o la domanda d'autorizzazione secondo i diversi casi, in questa fase può limitarsi alla compilazione del modulo di pre-valutazione (Modulo A1 nel caso di progetti o Modulo A2 qualora si tratti di interventi) che prevede la descrizione del progetto o dell’intervento e dell’area su cui dovrebbero essere realizzate le opere stesse.

Nel caso di progetti più complessi o di piani si procede direttamente con la procedura della valutazione d'incidenza appropriata che prevede la presentazione di uno specifico studio di incidenza da parte del soggetto proponente.

L’istituto del silenzio-assenso non si applica in alcuna delle fasi previste per la valutazione di incidenza o della pre-valutazione di incidenza, per cui l’autorità competente all’approvazione del piano, del progetto, dell’intervento o dell'attività, anche nel caso in cui l’esito sia positivo, è sempre tenuta a comunicarne formalmente l’esito al soggetto proponente, esplicitando le motivazioni che hanno determinato la decisione finale. Nello stesso tempo, l’autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione (prescrizioni), riducendo ulteriormente l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.

Disciplinari tecnici per l'esecuzione di attività di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, dei canali e delle opere di difesa della costa

Per quanto concerne gli interventi periodici e ricorrenti che rientrano in attività di manutenzione ordinaria, come quelli relativi alla manutenzione dei fiumi, dei canali, realizzati al fine di mantenere i corsi d’acqua in efficienza, la Delibera della Giunta Regionale n. 1191/2007 (cap. 5 dell'Allegato B) prevede la possibilità di elaborare dei "disciplinari tecnici" concernenti la corretta esecuzione degli interventi.

A seguito dell'approvazione regionale del nuovo “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (pdf172.12 KB)(DGR n. 79/2018 (pdf851.59 KB)), che sostituisce la precedente versione del 2009, tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nel documento non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.

Corso d'acqua naturale in zona sorgentifera. Dintorni dell'Acquacheta. Foto Stefano Bassi, archivio personale

 Link alla Normativa specifica

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ultima modifica 2021-09-30T14:45:47+02:00
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