Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77- Capo II - Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

Le modifiche alla disciplina in materia di VIA regionale entrano in vigore dal 1 giugno 2021

Decreto-Semplificazionie.jpgÈ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021) che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2021 , n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, sono state introdotte norme di razionalizzazione delle procedure di Valutazione di impatto ambientale (VIA), per favorirne l'accelerazione.

Le modifiche introdotte alla disciplina in materia di VIA di competenza regionale sono applicate alle istanze presentate a partire dal 1 giugno 2021.

Tra le modifiche al T.U. Ambiente di maggiore interesse a livello di procedimenti regionali, si segnalano:

      • modifica della disciplina  in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) (art. 27-bis del d.lgs. 152/06) quali:
        • la perentorietà dei tempi previsti per la verifica di completezza documentale e avvio del procedimento (art. 23, comma 3);
        • la riduzione a 30 giorni dei tempi di pubblicità e deposito entro i quali il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la VIA anche in presenza di varianti alla pianificazione;
        • l'avvio di una nuova consultazione del pubblico in seguito alla ricezione delle integrazioni al procedimento;
        • qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.

  • modifica della disciplina in materia di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) contenuta all’articolo 19 del T.U. Ambiente recepita all'art. 10 della l.r 4/2018:
      • la riduzione a 30 giorni dei tempi di pubblicità e deposito entro i quali il pubblico interessato può presentare osservazioni.
      • introduzione della possibilità da parte dell'autorità competente di chiedere integrazioni al proponente, finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
    
    

Il successivo decreto legge 23 giugno 2021, n. 92 ha specificato che l'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

La legge 29 luglio 2021, n. 108 ha introdotto una modifica relativa alla valutazione ambientale degli impianti mobili per il trattamento di rifiuti, in particolare a partire dal 31 luglio 2021 sono esclusi  gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività  abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno (lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/06).

Per approfondire: Valutazione di impatto ambientale

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ultima modifica 2021-08-24T14:33:43+02:00
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