Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Posso escludere, attraverso le modalità di selezione dei fornitori, quegli offerenti che hanno trasgredito i regolamenti e la legislazione ambientale?

Si ricorda che i criteri ambientali possono essere presi in considerazione durante tutto il ciclo della gara per l’affidamento di un contratto pubblico, compreso nell’ipotesi di esclusione dall'appalto. La disciplina di settore contempla infatti la possibilità di escludere dall'appalto ogni operatore economico nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale; in tal senso è da intendersi come mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti.

Sui requisiti della moralità professionale il Consiglio di Stato (Sez. V - sentenza 27 maggio 2008, n. 2522) ha affermato che deve essere esclusa da una gara di appalto una impresa che abbia falsamente dichiarato la inesistenza nei confronti delle persone preposte ai suoi organi rappresentativi e tecnici di sentenze penali di condanna o di sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, e che ai sensi del combinato-disposto costituito dal comma 1, lettera c e dal comma 2 dell’art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 l’impresa stessa aveva l’obbligo di dichiarare. Nella caso di specie non era stata dichiarata la esistenza di un decreto penale di condanna pronunciato per un reato di natura ambientale, per il quale sussisteva l’obbligo di dichiarazione, in quanto anche tale fattispecie deve farsi rientrare nell’ipotesi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 157/1995 (oggi il Regolamento in materia è il DPR .n. 207/2010).

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ultima modifica 2015-12-21T18:59:00+02:00
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