Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Posso richiedere in un bando di gara, che i partecipanti siano in possesso per i loro prodotti e/o servizi di una determinata etichetta ecologica, quale ad esempio, l’Ecolabel?

I marchi di qualità ecologica certificati da terzi possono essere utilizzati in vari modi in base al codice degli appalti e in alcuni casi è possibile richiedere un marchio nell’ambito di specifiche tecniche. Per usare un marchio in questo modo è necessario verificare i requisiti previsti per ottenere il marchio allo scopo di confermare che:

  1. riguardino solo criteri connessi all’oggetto dell’appalto;
  2. siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
  3. siano stabiliti nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i fabbricanti, i distributori e le organizzazioni non governative;
  4. siano accessibili a tutte le parti interessate;
  5. siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.

La maggior parte dei marchi conformi al tipo I secondo la classificazione ISO 14024 soddisfa tali condizioni, sebbene possano anche contenere criteri non specifici per il prodotto o servizio da acquistare, come i requisiti di gestione generale. Per stabilire se la situazione che si presenta sia di questo tipo, è necessario esaminare tutti i criteri alla base del marchio prima di farvi riferimento nei documenti, tenendo conto che la maggior parte di tali criteri è liberamente disponibile on-line.

Se è stato accertato che un marchio soddisfa le condizioni summenzionate, è possibile includerlo nell’ambito delle specifiche tecniche. Devono essere comunque accettati altri marchi con requisiti equivalenti, ossia se dimostrano che sono soddisfatti gli stessi criteri oggettivi. Se un concorrente può dimostrare di non aver avuto la possibilità di ottenere un marchio entro i termini richiesti per motivi non attribuibili allo stesso, si è tenuti a considerare prove alternative da esso presentate, come una documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti di etichettatura. Se un marchio soddisfa alcuni requisiti pertinenti per l’appalto, ma ne stabilisce anche altri non collegati all’oggetto dell’appalto, come quelli relativi alle prassi di gestione generale, è possibile far riferimento solo ai criteri specifici per l’etichettatura collegati all’oggetto dell’appalto senza esigere l’etichettatura in quanto tale. Può essere infatti considerata una buona prassi il riferimento ai criteri alla base di un’etichettatura, per garantire che siano tutti pertinenti e che siano chiari per tutti i concorrenti.

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ultima modifica 2017-05-16T16:01:00+01:00
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