Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Quali sono i possibili riferimenti utili all’Amministrazione per l’individuazione dei criteri ambientali minimi?

Una volta effettuata l’analisi di mercato e identificato l’oggetto dell’appalto, l’amministrazione deve individuare i criteri minimi – ambientali e non - di partecipazione che le imprese devono necessariamente possedere per partecipare alla procedura. In linea con la normativa sugli appalti e con quanto affermato finora, i criteri di selezione devono essere non discriminatori, proporzionati e collegati all’oggetto dell’appalto.

La fase di definizione delle specifiche tecniche è quella che maggiormente si presta ad essere la parte più densa di requisiti ambientali nell’ambito di una procedura pubblica di acquisizione di lavori, servizi e forniture. L’art. 68 del Codice disciplina le specifiche tecniche occorrenti alle stazioni appaltanti per dare l’esatta definizione dell’oggetto del contratto, sotto il profilo tecnico e qualitativo.

Sul piano della legittimità di requisiti di sostenibilità ambientale, è utile segnalare che le specifiche tecniche   sono valutazioni di merito riservate all’amministrazione che non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non si rivelano affette da evidenti irrazionalità o errori .

La disposizione recepisce quanto previsto all’art. 23 della direttiva 2004/18/Ce, ai sensi del quale le specifiche tecniche “ogniqualvolta sia possibile (...) devono essere definite in modo da tenere conto (...) della tutela ambientale”. La stessa norma, peraltro, ribadisce il principio generale che le “specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza”.

Inoltre, in linea con quanto affermato precedentemente in ordine ai mezzi di prova utilizzati per la verifica delle ecoetichette oggetto spesso di autodichiarazioni da parte degli offerenti in sede di partecipazione, l’art. 68, comma 13, del codice precisa che “a meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall’espressione o equivalente”.

In tema di specifiche tecniche il codice recepisce, quindi, il principio dell’equivalenza che consente a ciascun partecipante alla gara di fornire la prova che le soluzioni da lui proposte, pur non essendo conformi alle specifiche individuate dalla stazione appaltante, hanno comunque l’attitudine a soddisfare (allo stesso modo) i requisiti stabiliti dalle specifiche medesime. L’applicazione di tale principio comporta che, quando l’equivalenza venga dimostrata, sia precluso all’ente aggiudicatore respingere l’offerta. Sulla base di tali principi generali, le specifiche tecniche possono essere definite “in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali” (comma 3, lett. b). Le stazioni appaltanti, peraltro, “quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali” possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, “quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura” (comma 9).

Nell’ipotesi appena descritta, “le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri” (comma 10).

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ultima modifica 2015-12-21T18:59:00+02:00
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