Bando ecobonus 2019 - FAQ

Risposte alle domande più frequenti relative al bando

Una impresa iscritta all’albo dei trasportatori conto terzi che svolge anche attività in conto proprio può chiedere il contributo per l’acquisto di veicoli da immatricolare per il trasporto conto proprio?
No, ai sensi dell’art. 5 del Bando sono esclusi i trasportatori conto terzi iscritti al relativo albo. L’esclusione è quindi da intendersi in generale indipendentemente da come verrebbe immatricolato il veicolo.

Sono ammesse a contributo anche le attività professionali (es. studi architettura, avvocati, ecc.)?
Le attività professionali non sono ammesse tranne il caso in cui per lo svolgimento di tale attività non sia stata costituita una società o tipo di impresa regolarmente iscritta al registro imprese della camera di commercio.

Le imprese individuali e le imprese artigiane possono fare domanda?
Si, possono fare domanda tutte le tipologie di imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio classificabili come piccole e medie imprese.

Le imprese cooperative sono ammesse a partecipare al bando?
Si, sono ammesse le imprese cooperative iscritte al Registro Imprese della camera di commercio. In domanda dovranno indicare la categoria giuridica 220 (Imprese cooperative).

Sono ammesse anche le cooperative sociali senza fine di lucro che svolgono attività di impresa?
Sono ammessi anche i soggetti giuridici senza fine di lucro, di natura privata, purché iscritti al Registro Imprese della camera di commercio

Per presentare la domanda (Fase 1) devo aver già fatto l’ordine di acquisto del nuovo veicolo?
No, per presentare la domanda è sufficiente allegare la copia del libretto di circolazione del veicolo da rottamare (o copia del certificato di rottamazione, se il veicolo è già stato rottamato) e indicare con precisione la tipologia di veicolo che si intende acquistare. Il caricamento dell’ordine di acquisto viene chiesto per pec in un secondo momento (fase 2) e costituisce un perfezionamento della richiesta.

L’indicazione in fattura dello sconto di almeno il 15% da parte del concessionario è vincolante ai fini dell’erogazione del contributo?
No, L’applicazione dello sconto del 15 % non è tra i requisiti del bando quindi non viene valutato ai fini della concessione e dell’erogazione del contributo alle Imprese. L’indicazione dello sconto in fattura serve alla Regione solo ai fini del monitoraggio dell’accordo con le case costruttrici.

Ho presentato la domanda di contributo Fase 1, come faccio a sapere l’esito della mia richiesta?
Nel giro di qualche giorno l’ufficio competente provvederà a verificare che la documentazione allegata (libretto di circolazione o certificato di rottamazione del vecchio veicolo inquinante) sia conforme alle prescrizioni del bando. Se la verifica è ok e se la domanda risulta in posizione utile sulla base delle risorse economiche ancora disponibili, viene mandata una pec (sull’indirizzo indicato in domanda) invitando l’impresa a completare la richiesta mediante il caricamento dell’ordine di acquisto del nuovo veicolo.

Per il calcolo del contributo si fa riferimento anche alla massa del veicolo da rottamare?
No, per il calcolo del contributo si fa riferimento solo alla massa/peso e al tipo di alimentazione del nuovo veicolo da acquistare come riportato nella tabella all’art.6 del Bando.

Il Costo del veicolo da indicare in domanda viene valutato ai fini della concessione del contributo?
No, poiché il contributo non viene calcolato in percentuale sul costo del nuovo veicolo, ma solo in funzione della massa e del tipo di alimentazione secondo la tabella all’art.6. In domanda viene chiesto di riportare un costo indicativo (al netto dell’IVA) che serve solo per eseguire alcune procedure interne all’amministrazione (acquisizione CUP).

Se rottamo un veicolo N1 e acquisto un veicolo N2 ho diritto al contributo?
Si, non ci sono vincoli a riguardo.

12) Variazioni tra fase 1 e fase 2: in fase di ordine di acquisto è possibile variare il tipo di alimentazione esempio da benzina/gpl a benzina/metano?
E’ possibile cambiare la tipologia del veicolo solo se la variazione non comporta un diverso calcolo del contributo con riferimento alla tabella all’art.6 del Bando. Esempio:

  • è possibile, a parità di massa/peso, caricare un ordine relativo ad un veicolo benzina/gpl anche se in domanda (Fase 1) si è indicato un veicolo benzina/metano (perché il contributo non cambia)
  • non è possibile caricare, anche se a parità di categoria massa/peso, un ordine relativo ad un veicolo benzina/gpl se in domanda si è indicato un elettrico (perché il contributo varia!). Occorrerà in questo caso annullare la domanda già inoltrata (perdendo la priorità acquisita) e caricare una nuova domanda (fase 1) con la tipologia di veicolo esatta, alla nuova domanda verrà attribuito un nuovo numero progressivo.

Il contributo viene concesso anche a veicoli di prima immatricolazione con alimentazione a benzina/diesel su cui sia stato installato dalla concessionaria un impianto GPL/metano prima della consegna?
No. Per essere ammesse al contributo i veicoli bifuel devono necessariamente riportare nella sezione (P.3) del Riquadro 2 del libretto di circolazione ("Alimentazione") l'indicazione dell'alimentazione a benzina e metano o GPL come - ad esempio - nell'immagine che segue
Libretto di circolazione

Se la concessionaria non riesce a consegnarmi in tempo utile il veicolo ordinato e mi propone un'altra tipologia di veicolo indicata nella tabella 6 cosa succede in fase 3?
Il contributo è stato già concesso e l’importo è stato già impegnato sul bilancio regionale. Se per cause non dipendenti dall’impresa beneficiaria la tipologia di veicolo varia in questa fase, il contributo non viene revocato, ma viene ricalcolato ai fini del pagamento sulla base dell’esatta categoria indicata al momento della rendicontazione. In ogni caso non potrà essere corrisposto un contributo superiore rispetto a quanto già concesso in fase due.
Esempio: nell’ordine è stato inserito un veicolo con massa tra 1,5 e 2,49 tonnellate alimentato a metano quindi con un contributo concesso di €.4.500,00

  1. Se il concessionario non ha più la disponibilità di quel veicolo e mi consegna un veicolo con massa superiore (esempio 2.5-2.99) a metano dalla tabella risulterebbe un contributo di €. 5000, ma il contributo è stato già definitivamente assegnato per cui verranno pagati 4500,00 euro.
  2. Se il concessionario non ha più la disponibilità di quel veicolo e consegna un veicolo con massa inferiore (esempio 1-1,49 tonnellate) a metano il contributo viene ricalcolato secondo la tabella in 4000,00 Euro.

Azioni sul documento

ultima modifica 2019-04-02T10:29:30+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina