A quali condizioni l’inserimento dei criteri ecologici nei pubblici appalti non distorce la libera concorrenza?
La Corte di Giustizia della Comunità Europea il 17.9.2002 nella Sentenza Concordia Bus/Finland City Council ha sancito che i criteri ecologici sono legittimi se:
- sono collegati all’oggetto dell’appalto (pertinenza);
- non lasciano indiscrezionalità assoluta all’Amministrazione (autonomia);
- sono espressamente menzionati nel capitolato o nel bando di gara (pubblicità);
- rispettano i principi della normativa comunitaria o nazionale di recepimento, in particolare quello della non discriminazione (par condicio), libertà di stabilimento e libera concorrenza;
- anche se possono essere potenzialmente soddisfatti da un ristretto numero di concorrenti;
- anche se non hanno un diretto beneficio in termini economici.
D’altronde la Comunicazione Interpretativa della Commissione “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici” COM 274 (2001) definitivo del 4 Luglio 2001, aveva già chiarito con quale modalità è possibile adottare dei criteri ecologici al momento della definizione delle procedure d’appalto senza violare i principi generali a cui sopra si faceva riferimento. Un’altra sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea a cui si può far riferimento é quella relativa al Caso Wienstrom.