Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Se voglio acquistare un prodotto verde, sono obbligato ad utilizzare il MEPA, anche se costa di più?

I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionale, sono nulli ex lege e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

In via generale, le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso questo sistema comune possono bandire autonome procedure di acquisto solo qualora gli strumenti messi a disposizione da Consip non siano ancora disponibili, e in caso di motivata urgenza. In ogni caso dette procedure devono dar luogo alla stipula di contratti di durata strettamente necessaria a far fronte all’emergenza, e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità degli strumenti di acquisto centralizzati. Relativamente ad alcune categorie sensibili di acquisti pubblici, come quelle concernenti energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, “è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, alla luce delle recenti disposizioni introdotte dalla “spending review”, per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in economia, gli enti locali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, d.p.r. 207/2010.

La Corte dei Conti, in generale, nelle prime pronunce uscite dopo l’entrata in vigore dell’obbligo in questione, ha precisato che la possibilità di ricorrere alle procedure in economia al di fuori dei mercati elettronici residua solo nell’ipotesi di non reperibilità all’interno del Mercato elettronico dei beni o servizi di cui l’amministrazione operante necessita.

Tuttavia, la sezione dell’Emilia – Romagna (deliberazione n. 286/2013), ha evidenziato che nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa, la stazione appaltante, nell’ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità di procedere all’acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura di richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line.

Infatti, il sistema di configura come “un mercato aperto cui è possibile l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.”

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ultima modifica 2015-12-21T18:59:00+02:00
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