FAQ - Utilizzo di sostanze pericolose nei cicli produttivi
Con determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale del 30 luglio 2021, n. 14471 (126.25 KB) sono state approvate indicazioni operative al fine di favorire l’attuazione delle previsioni all’art. 271, comma 7- bis, del d.lgs. 152/2006 concernenti limitazione dell’utilizzo e dell’emissione di determinate sostanze pericolose nei cicli produttivi anche in vista della scadenza del 28 agosto per la presentazione della relazione, se dovuta, per gli stabilimenti e installazioni in esercizio.
In questa pagina vengono elencate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative agli adempimenti di cui all’art. 271, comma 7- bis, del d.lgs. 152/2006.
- A chi va inviata la relazione prevista al comma 7 bis dell’articolo 271? Va inviata al Servizio autorizzazioni e concessioni (SAC) di ARPAE competente per territorio.
- Dove si trovano le informazioni necessarie a valutare l’inclusione nel campo di applicazione di nuovi adempimenti? Il gestore dovrà esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate nei cicli produttivi da cui originano emissioni, e i relativi quantitativi.
- Chi è in possesso di AIA o AUA è automaticamente tenuto ad inviare la relazione ai sensi dell’art 3, comma 7, del d.lgs. 102/2020 entro il termine del 28 agosto 2021? No, la relazione va inviata solo per stabilimenti o installazioni in esercizio in cui le sostanze previste nello stesso comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in atmosfera (che possono intendersi come emissioni convogliate o diffuse).
- Quali tipi di sostanze sono da considerare ai fini degli adempimenti? Si tratta delle sostanze e miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, delle sostanze classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti. Si rimanda alla nota inviata dal servizio Vipsa in data 21 maggio 2021 per indicazioni più dettagliate (Prot. 21.05.2021.0502851.U_Nota_sostanze_classificate (250.26 KB)).
- Occorre considerare solo le sostanze utilizzate o anche le miscele? Occorre riferirsi sia alle sostanze singole sia alle miscele utilizzate nei processi da cui si originano emissioni.
- Per le miscele quali caratteristiche di pericolosità vanno considerate, quelle delle miscele o quelle delle singole sostanze? Nel caso di miscele la classificazione da prendere in considerazione è quella della miscela nel suo complesso, e non delle singole sostanze che la compongono. Riguardo a miscele contenenti sostanze SVHC non classificate CMR, occorre riferirsi a un criterio per determinare se la miscela è da considerarsi pericolosa, si reputa ragionevole considerare incluse le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0, 1% p/p.
- Al punto 1 della determina 14471/2021 si parla di “singola sostanza pericolosa”: per il calcolo è da intendersi in senso stretto come sostanza pericolosa o come miscela? Sono da intendersi sostanze/miscele, coerentemente con quanto richiamato in diversi punti dell’art. 271, comma 7- bis, del d.lgs. 152/2006 e nell’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 102/2020.
- Gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti sono inclusi nella norma? Si ritiene che questi impianti siano esclusi dalla norma.
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La gestione dei rifiuti che dà origine ad emissioni è soggetta a tali adempimenti? No, i rifiuti non sono sostanze pericolose e sono escluse da tali valutazioni.
- E’ possibile chiedere una proroga alla regione Emilia-Romagna per la presentazione della relazione la cui scadenza è fissata per il 28 agosto 2021?
Non è possibile prorogare tale scadenza in quanto è stata prevista dal decreto nazionale d.lgs. 102/2020. Nella determina 14471/2021 (126.25 KB) sono indicate, a seconda dei casi, modalità semplificate e possibilità di scaglionare nel tempo gli adempimenti previsti.