Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

FAQ - Utilizzo di sostanze pericolose nei cicli produttivi

Indicazioni operative per l'attuazione di adempimenti nel caso di utilizzo di determinate sostanze pericolose nei cicli produttivi

Con determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale del 30 luglio 2021, n. 14471 (pdf126.25 KB) sono state approvate indicazioni operative al fine di favorire l’attuazione delle previsioni all’art. 271, comma 7- bis, del d.lgs. 152/2006 concernenti limitazione dell’utilizzo e dell’emissione di determinate sostanze pericolose nei cicli produttivi anche in vista della scadenza del 28 agosto per la presentazione della relazione, se dovuta, per gli stabilimenti e installazioni in esercizio.

In questa pagina vengono elencate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative agli adempimenti di cui all’art. 271, comma 7- bis, del d.lgs. 152/2006.

 

  1. A chi va inviata la relazione prevista al comma 7 bis dell’articolo 271? Va inviata al Servizio autorizzazioni e concessioni (SAC) di ARPAE competente per territorio.
  2. Dove si trovano le informazioni necessarie a valutare l’inclusione nel campo di applicazione di nuovi adempimenti? Il gestore dovrà esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate nei cicli produttivi da cui originano emissioni, e i relativi quantitativi.
  3. Chi è in possesso di AIA o AUA è automaticamente tenuto ad inviare la relazione ai sensi dell’art 3, comma 7, del d.lgs. 102/2020 entro il termine del 28 agosto 2021? No, la relazione va inviata solo per stabilimenti o installazioni in esercizio  in cui le sostanze previste nello stesso comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in atmosfera (che possono intendersi come emissioni convogliate o diffuse).
  4. Quali tipi di sostanze sono da considerare ai fini degli adempimenti? Si tratta delle sostanze e miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, delle sostanze classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti. Si rimanda alla nota inviata dal servizio Vipsa in data  21 maggio 2021 per indicazioni più dettagliate (Prot. 21.05.2021.0502851.U_Nota_sostanze_classificate (pdf250.26 KB)).
  5. Occorre considerare solo le sostanze utilizzate o anche le miscele? Occorre riferirsi sia alle sostanze singole sia alle miscele utilizzate nei processi da cui si originano emissioni.
  6. Per le miscele quali caratteristiche di pericolosità vanno considerate, quelle delle miscele o quelle delle singole sostanze? Nel caso di miscele la classificazione da prendere in considerazione è quella della miscela nel suo complesso, e non delle singole sostanze che la compongono. Riguardo a miscele contenenti sostanze SVHC non classificate CMR, occorre riferirsi a un criterio per determinare se la miscela è da considerarsi pericolosa, si reputa ragionevole considerare incluse le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0, 1% p/p.
  7. Al punto 1 della determina 14471/2021 si parla di “singola sostanza pericolosa”: per il calcolo è da intendersi in senso stretto come sostanza pericolosa o come miscela? Sono da intendersi sostanze/miscele, coerentemente con quanto richiamato in diversi punti dell’art. 271, comma 7- bis, del d.lgs. 152/2006 e nell’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 102/2020.
  8. Gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti sono inclusi nella norma? Si ritiene che questi impianti siano esclusi dalla norma.
  9. La gestione dei rifiuti che dà origine ad emissioni è soggetta a tali adempimenti? No, i rifiuti non sono sostanze pericolose e sono escluse da tali valutazioni.

  10. E’ possibile chiedere una proroga alla regione Emilia-Romagna per la presentazione della relazione la cui scadenza è fissata per il 28 agosto 2021? 

    Non è possibile prorogare tale scadenza in quanto è stata prevista dal decreto nazionale d.lgs. 102/2020. Nella determina 14471/2021 (pdf126.25 KB)  sono indicate, a seconda dei casi, modalità semplificate e possibilità di scaglionare nel tempo gli adempimenti previsti.

     

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ultima modifica 2021-08-18T09:26:53+02:00
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