Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Come si possono inserire, nelle specifiche tecniche, le prestazioni ambientali di un bene o di un servizio?

Le specifiche tecniche descrivono l’appalto al mercato in modo che l’operatore economico possa decidere se sono interessati o meno all’appalto e dovrebbero quindi consentire l’apertura della partecipazione alla libera concorrenza.

Il D.Lgs. 50/2016 e ss-mm.ii. dà maggiore spazio all’inserimento di criteri ambientali e sociali nelle procedure di affidamento di beni e servizi e la definizione delle specifiche tecniche rappresenta la fase della gara che meglio si presta per connotare un bando come “verde”. Il codice appalti permette, difatti, di formulare specifiche tecniche in termini di livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima di un prodotto, di un servizio o di un lavoro. Ad esempio, si può esigere che un computer consumi al massimo una data quantità di energia all’ora, oppure che un veicolo non emetta più di una certa quantità di inquinanti.

Le specifiche tecniche possono essere formulate:

a)       in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

Ad esempio, se in un edificio per uffici si desidera mantenere una certa temperatura lo si può fare imponendo specifiche molto dettagliate per quanto riguarda il sistema di riscaldamento. In alternativa è possibile precisare che l’edificio deve essere tenuto costantemente a una temperatura interna di 18-20°C e lasciare che i concorrenti espongano varie possibilità. I concorrenti potrebbero quindi scegliere sistemi di riscaldamento e ventilazione innovativi in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Si può chiedere ai concorrenti di fornire dati tecnici a conferma della fattibilità dei metodi proposti. Inoltre, è importante tenere conto di come si inseriranno i termini dell’offerta nelle clausole contrattuali.

b)      mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture.

Gli standard esercitano un’influenza fondamentale nella progettazione di prodotti e processi, e molte di esse prevedono caratteristiche ambientali, tra cui l’uso di materiali, la durabilità o il consumo di energia o acqua. I riferimenti agli standard tecnici comprendenti tali caratteristiche ambientali possono essere effettuati direttamente nella specifica, aiutando così a definire l’oggetto in modo chiaro. Il codice degli appalti fa riferimento agli standard europei, internazionali o nazionali e a vari altri sistemi di riferimento tecnici come uno dei mezzi per definire le specifiche. Quando ci si riferisce a uno standard, si deve inserire la dicitura “o equivalente”.

Ciò significa che devono essere accettate le prove della conformità a uno standard equivalente. Le prove possono consistere in una relazione di prova o in un certificato di un organismo di valutazione della conformità. Un concorrente può usare a tale scopo anche una documentazione tecnica del fabbricante qualora non abbia la possibilità di ottenere prove di terzi entro i termini richiesti per motivi non imputabili allo stesso. L’amministrazione aggiudicatrice deve quindi stabilire se tale documentazione attesta la conformità.

c)        Si possono, inoltre, specificare i processi o i metodi per la produzione di un bene, di un servizio o di un’opera.

Ad esempio l’amministrazione aggiudicatrice può richiedere che i prodotti da acquistare siano realizzati con uno specifico materiale o che contengano una data percentuale riciclata o riutilizzata. È possibile inoltre stabilire requisiti riguardo alla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nel prodotto. In via preliminare, si dovrebbe inserire un riferimento alla legislazione che limita le sostanze pericolose o rischiose, come ad esempio la direttiva RoHS o i regolamenti REACH e CLP. Per assicurare che il principio di non discriminazione previsto dal trattato sia rispettato, tali limitazioni si devono basare su una valutazione oggettiva del rischio. Marchi e criteri GPP (CAM) sono un utile punto di riferimento, poiché si basano su informazioni scientifiche e su una valutazione del ciclo di vita dei materiali e delle sostanze presenti nei prodotti e servizi interessati.

Riguardo ai processi o metodi di produzione, non è permesso esigere un processo di produzione che sia di proprietà o altrimenti disponibile solo presso un fornitore, oppure presso fornitori di un solo paese o regione, salvo che tale riferimento sia giustificato da circostanze eccezionali dell’appalto e sia accompagnato dalla dicitura “o equivalente”.

Particolarmente importante è il principio della proporzionalità: come si garantisce che i requisiti imposti in materia di processi produttivi siano atti a conseguire gli obiettivi ambientali che si intende promuovere? Un’attenta analisi del ciclo di vita dei beni, dei servizi o delle opere da acquistare permette di definire specifiche tecniche adatte per i processi e i metodi di produzione. La valutazione del ciclo di vita (LCA) consente un’analisi “dalla culla alla tomba” sull’impatto ambientale dei prodotti, includendo quindi l’estrazione e la raffinazione delle materie prime, la produzione e altre fasi del processo produttivo fino all’uso e allo smaltimento. Nel caso di un singolo appalto il lavoro richiesto è considerevole. I criteri alla base delle etichette di tipo I (ad es. l’Ecolabel europeo) tipicamente si basano su una LCA per i gruppi di prodotti e servizi interessati e aiutano a identificare i criteri applicabili a processi e metodi di produzione. I criteri dell’UE in materia di GPP tengono conto delle relative risultanze e specificano metodi produttivi rilevanti per alcune categorie di prodotti e servizi, tra cui energia elettrica, prodotti tessili e mobilio.

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ultima modifica 2017-05-08T19:41:00+02:00
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