Valutazioni ambientali e autorizzazioni

Alluvione Emilia-Romagna - Proroghe adempimenti per aziende in A.I.A

LEGGE 31 luglio 2023, n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La legge 31 luglio 2023, n. 100 ha convertito in legge, con alcune modificazioni, quanto disposto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 relativamente alle autorizzazioni ambientali.

In particolare, l’articolo 4-ter dispone che, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, possa essere sospesa l’applicazione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali, come di seguito riportato:

  1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l’applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29 -bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

 L’articolo 4-bis ha, invece, previsto la sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali, come di seguito riportato:

  1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni indicati nell’allegato 1 annesso al presente decreto, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse tipo Imhoff, agli scolmatori, agli impianti di sollevamento e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, comunque non oltre il 1° maggio 2024, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili è sospesa l’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

Nell'ottica della collaborazione tra le aziende e la pubblica amministrazione, anche ai fini di una corretta applicazione di quanto previsto all’art. 29 – decies del d.lgs. 152/06, si invitano le aziende che si trovassero nella situazione prevista agli art. 4-bis e 4-ter, a darne comunicazione all’ Arpae territorialmente competente, possibilmente entro il 30 ottobre 2023. Analogamente si invitano le aziende a comunicare l’avvenuto ripristino degli impianti e delle infrastrutture.

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ultima modifica 2023-08-21T13:48:23+02:00
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