Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Fasi attuative della VAS

La valutazione ambientale strategica (VAS) è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma (d.lgs 152/2006). I piani e i programmi pubblici coperti dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) sono infatti soggetti a una valutazione ambientale durante la loro preparazione e prima della loro adozione.

Per la VAS - VALSAT deve essere redatto un Rapporto Ambientale, a cura del proponente o dell'autorità procedente in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull’ambiente, tenendo conto degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano o Programma nonché delle alternative ragionevoli, sulla base dell’Allegato I alla direttiva 2001/42/CE.

Le autorità con competenze ambientali devono poter esprimere il loro parere sulla proposta Piani e Programmi e sul Rapporto Ambientale prima dell’adozione ed approvazione.

Devono essere determinate le specifiche modalità di informazione e consultazione delle autorità con competenze ambientali e del pubblico, in particolare gli atti con i quali l'autorità competente per la valutazione ambientale si esprime in merito alla Val.S.A.T. e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'amministrazione titolare del piano e dell'autorità competente per la valutazione ambientale.

In fase di preparazione dei P/P e prima della loro adozione ed approvazione devono essere presi in considerazione il rapporto ambientale, i pareri espressi dalle autorità con competenze ambientali, dal pubblico e dalle consultazioni transfrontaliere.

Le autorità con competenze ambientali, il pubblico e gli Stati coinvolti devono essere informati su:

  • Piano o Programma adottato;
  • una dichiarazione di sintesi (in cui si illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e Programma, come si è tenuto conto del RA, dei pareri delle autorità ambientali e del pubblico e delle consultazioni transfrontaliere) nonché delle ragioni delle scelte compiute alla luce delle alternative possibili, da assumere da parte dell’autorità che approva il piano o il programma;
  • le misure di monitoraggio.

Devono essere previste ed attuate misure di controllo sugli effetti ambientali significativi del P/P, anche al fine di adottare misure correttive.

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ultima modifica 2020-11-27T11:22:51+02:00
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