Abbruciamenti di residui vegetali
Le misure previste dal PAIR 2030 in materia di abbruciamenti di residui vegetali e qualità dell'aria
Il Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge n. 103 del 10 agosto 2023 prevede all’art. 10 il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, da novembre a febbraio e in luglio e agosto, nelle zone di qualità dell'aria delle Regioni del bacino padano, inclusa l'Emilia-Romagna, in cui nell'anno precedente a quello di comunicazione alle competenti autorità europee risultano superati i valori limite giornaliero o annuale previsti per il PM10.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di piano, tutelare la qualità dell’aria regionale e prevenire possibili superamenti, il PAIR 2030 integra in sè le disposizioni del decreto in maniera strutturale nel periodo autunno-inverno, prevedendo il divieto di abbruciamento di residui vegetali dal 1°ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone Pianura ovest, Pianura est e Agglomerato di Bologna.
Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità Fitosanitaria per emergenze fitosanitarie.
Altre deroghe al divieto
Condizioni
Gli abbruciamenti in deroga al divieto sono consentiti solo se:
- Non sono attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria (bollettino Liberiamo l’aria);
- Non è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- Vengono effettuati da parte del proprietario o del detentore del terreno;
- Vengono rispettate le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006 (piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno);
- Vengono rispettate le modalità di abbruciamento indicate nella pagina dedicata;
- L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
Quando si possono utilizzare le deroghe
- Nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno per 2 giorni totali;
- Se l’abbruciamento viene effettuato in zona svantaggiata, nel periodo dal 1°ottobre al 31 marzo di ciascun anno per 2 giorni totali;
- Per le superfici investite a riso, a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
L'abbruciamento deve essere comunicato. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.