La combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali
Quando e come è consentita
Come
L'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro per giorno. L’abbruciamento è consentito esclusivamente per la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali.
Gli abbruciamenti dovranno essere eseguiti con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Il terreno su cui si effettua l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide; ciò è obbligatorio in particolare nei boschi, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno (compresi i pioppeti), o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni.
Quando
L'abbruciamento dei residui vegetali delle lavorazioni agricole e forestale è ovunque vietato nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi”.
Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento.
Nei Comuni delle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890) individuate ai sensi del Piano regionale PAIR 2030, nel periodo 1° ottobre - 31 marzo vige il divieto di abbruciamento dei residui vegetali.
Rispetto a questo divieto sono ammesse alcune deroghe ed in particolare se ricorrono le seguenti condizioni:
- L’area in cui si pratica l’abbruciamento non è raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali).
- L'abbruciamento può essere effettuato solo da parte del proprietario o del detentore del terreno (sempre in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) e ne deve essere data comunicazione con le modalità descritte nei paragrafi successivi.
- L'abbruciamento può essere effettuato solo nei giorni in cui non sono scattate le misure emergenziali per le polveri sottili attivate attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog, il bollettino è disponibile online.
- Durante il periodo di divieto (1° ottobre - 31 marzo) la deroga è consentita solo per 2 giorni utilizzabili nel mese di marzo e/o nel mese di ottobre.
- Se l’abbruciamento viene effettuato in zona svantaggiata, i due giorni di deroga sono utilizzabili durante tutto il periodo (quindi anche a novembre, dicembre, gennaio, febbraio).
- A seguito delle indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria, sono anche consentiti abbruciamenti nelle superfici investite a riso senza il limite dei due giorni di cui sopra, purché avvengano nei soli mesi di ottobre e marzo; se tali superfici ricadono in zona svantaggiata, gli abbruciamenti delle paglie di riso possono essere eseguiti in tutto il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
Comunicazione
Gli abbruciamenti possono essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o utilizzando l’apposito applicativo web.
La comunicazione è obbligatoria per gli abbruciamenti che verranno eseguiti a meno di 100 metri dai boschi, dai terreni saldi e dai terreni saldi arbustati o cespugliati, dai castagneti da frutto, dalle tartufaie controllate e coltivate, dagli impianti di arboricoltura da legno e dai pioppeti.
La comunicazione è comunque obbligatoria, anche lontano dai boschi e dagli altri terreni di cui sopra, per tutti gli abbruciamenti eseguiti da ottobre a marzo in deroga ai divieti imposti per la qualità dell’aria nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Ovest e Pianura Est (si ribadisce che sono possibili solo 2 giornate di deroga dal divieto generale).
Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.
L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.
La deroga fitosanitaria
Sono sempre fatte salve, inoltre, le deroghe per le prescrizioni di lotta obbligatoria emesse dall’Autorità fitosanitaria; infatti è obbligatorio bruciare le parti di pianta colpite dal colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) asportate dagli impianti di pomacee (melo e pero). Il colpo di fuoco è una grave fitopatia che colpisce gli impianti di melo e pero dell’Emilia-Romagna.
Per tali abbruciamenti, effettuati per il contenimento del colpo di fuoco batterico, le comunicazioni dovranno invece essere recapitate al Settore regionale Fitosanitario e difesa delle produzioni inviando una mail all’indirizzo omp1@regione.emilia-romagna.it seguendo le modalità e utilizzando la modulistica di cui alla Determinazione n. 2575 del 15/2/2021. In questo caso la combustione non deve avvenire nelle 48 ore successive alla comunicazione, ma può avere inizio solo il terzo giorno dall’invio della mail al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto.
Le modalità per l’effettuazione di questi abbruciamenti e la modulistica approvata per la comunicazione possono essere scaricate dai link presenti in fondo a questa pagina web; ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito del Settore regionale Fitosanitario e difesa delle produzioni.
L’Autorità fitosanitaria, di fronte ad organismi nocivi a rischio diffusivo, può sempre dare prescrizioni che prevedano abbruciamenti da eseguirsi con modalità differenti da quelle descritte.
A seguito delle comunicazioni di cui sopra verranno successivamente informate dell’abbruciamento anche le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.
Le Autorità di Protezione Civile possono disporre provvedimenti e ordinanze che possono imporre limitazioni ulteriori e divieti maggiormente stringenti rispetto alle modalità di accensione dei fuochi di norma consentite come descritto nei paragrafi precedenti.
Documenti utili e modulistica
- Elenco dei comuni delle zone Pianura Ovest, Pianura Est e agglomerato di Bologna (PDF - 746.3 KB)
- Modalità di abbruciamento per lotta fitosanitaria obbligatoria (PDF - 159.4 KB) - Det. n. 2575 del 15/2/2021.
- Modulistica in formato word delle comunicazioni per lotta fitosanitaria obbligatoria (Word - 24.5 KB) - Allegato 1 della Det. n. 2575 del 15/2/2021.
- Approfondimento sulle regolamentazioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)
Riferimenti normativi
- Art. 182 comma 6 bis e art. 185 comma lettera f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente).
- Art. 58 del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018.
- Paragrafo 6.4 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (PDF - 8.4 MB) approvato con D.G.R. n. 1142 del 17/06/2024.
- Determinazione n. 2575 del 15/02/2021, “Misure per il contenimento del colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti”.
- Determinazione n. 3741 del 23/02/2024, "Misure per il contrasto di avversità fitosanitarie: prescrizioni per l'abbruciamento di stoppie e paglie riso".
- I documenti del piano regionale per la qualità dell'aria PAIR2030