Le Faq sul bando
Le domande più frequenti sul bando
1) Se è l’impresa affittuaria, quindi non proprietaria del capannone, può fare domanda di contributo?
Si (vedi punto 8.1 del bando ) - Il soggetto richiedente, nella persona del proprietario dell'immobile e gestore dell'attività ivi svolta, ovvero del gestore dell'attività che abbia la disponibilità dell'immobile per l'espletamento della stessa, previo consenso del proprietario, deve effettuare la prenotazione online della domanda con le modalità previste dal bando.
2) Quale percentuale massima della spesa si può raggiungere col contributo ammesso entro i 200.000 Euro?
Le percentuali massime di contributo rimangono 45% per le PMI e 35% per le altre imprese.
3) Quali soggetti privati possono fare richiesta di contributo?
Per soggetti privati si deve intendere ai sensi del punto 4) del bando le PMI (Piccole e medie imprese), alle quali è prevista una percentuale di contributo del 45%, e le grandi, percentuale di contributo 35%, tenendo in considerazione sia di quanto stabilito al punto 3) relativamente alle tipologie finanziabili relative ad attività produttive,terziarie e commerciali sia al punto 5) dove si precisano i soggetti esclusi, quali amministrazioni pubbliche nonché le aziende che gestiscono servizi pubblici locali es: Hera, Enia, etc.
4) A che tipo di incentivi ha diritto un privato proprietario di un sito produttivo che affitta ad un'eventuale impresa o che momentaneamente non è affittato ad alcuna impresa (ma alla ricerca di una nuova impresa a cui affittarlo)?
Con questo bando sono finanziabili i progetti relativi alla realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali, sedi di lavoro per i soggetti addetti a tali attività (vedi punto 3 del bando)..
5) Si può accedere al bando anche per spese già sostenute qualche mese fa per rimozione e smaltimento coperture di amianto oppure è solo per interventi ancora da svolgere e spese ancora da sostenere?
Il bando prevede al punto 6 i termini che sono da considerare per le spese che le ditte dovranno documentare per la rimozione e smaltimento dell'amianto anche per interventi già iniziati nel modo seguente:
PERIODO DI ELIGIBILITA' DELLE SPESE
Sono considerate ammissibili le spese inerenti gli interventi iniziati:
- per quanto attiene l'opzione del regime de minimis, a partire dalla data di approvazione del presente bando;
- per quanto attiene l'opzione del regime di esenzione ex Reg. 800/2008, dalla data di prenotazione on-line effettuata dal soggetto richiedente, al fine di garantire l'effetto incentivante dell'iniziativa posta in essere,secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1, 2 e 3, del citato Regolamento.
6) Le Imprese aventi sede nei Comuni dell'Alta Valmarecchia, che in seguito alla legge n. 117 del 3/08/2009 ora fanno parte della Regione Emilia-Romagna posso presentare domanda per il contributo in oggetto?
I comuni rientranti ai sensi della legge n. 117 del 3/08/2009 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, possono accedere alla richiesta di contributi del presente bando : "I progetti finaziabili "dovranno altresì riguardare immobili localizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna." ( vedi punto 3. del bando in oggetto).
7) Chi può redigere/firmare la relazione tecnica allegata alla domanda?
La relazione tecnica può essere redatta/firmata sia da un tecnico sia dalla ditta che presenta la domanda nella persona che sottoscrive la stessa non essendo individuata una figura precisa.
8) Che cosa si intende per somme a disposizione citate nel quadro economico all'interno della domanda?
Per somme a disposizione si intendono quelle somme relative a oneri ulteriori dopo quelli espressamente richiesti nel quadro economico della domanda e relativi a rimozione, smaltimento e oneri di sicurezza, oltre a spese tecniche. Si precisa che i valori inseriti nel quadro economico sopraccitato sono voci poi da riportare e descrivere in maniera puntuale all'interno della relazione tecnica da allegare alla domanda.
9) Tra le spese ammissibili possono essere comprese anche le spese per il rifacimento delle coperture?
Le spese da ritenersi ammissibili ai sensi del punto 7) del bando sono esclusivamente quelle relative alla rimozione e smaltimento di manufatti oltre a spese per la sicurezza e spese tecniche connesse, quest'ultime nella misura del 10% degli importi precedenti, il tutto al netto di IVA.
10) E' necessario che la domanda sia presentata da ogni impresa individualmente oppure la società richiedente il contributo può delegare per la presentazione delle domande uno studio di fiducia o una associazione? In quel caso la domanda risulterebbe ovviamente inviata dall’indirizzo dello studio o della associazione per conto dell’impresa richiedente.
Innanzitutto, la prima fase prevede l'inoltro in via telematica di una prenotazione on-line dal 28 al 30 ottobre, solo in un secondo momento e su esplicito invito viene presentata la domanda e relativi allegati. Per quanto riguarda l'invio on-line della prenotazione, questa può essere inviata sia dall'interessato sia da un consulente, che può essere uno studio o una associazione. Si precisa che la necessità di un indirizzo di posta elettronica di chi fa la prenotazione è necessario al fine di avere la conferma della prenotazione della singola ditta tramite un codice di identificazione unico.
11) In quali casi i locatari di un immobile che svolgono una attività produttiva all'interno dello stesso possono fare domanda?
Ai sensi del punto 8.1) del bando il soggetto richiedente è rappresentato innanzitutto dal proprietario dell'immobile qualora sia anche gestore dell'attività sottostante in alternativa può essere l'affittuario e gestore dell'attività che abbia la disponibilità dell'immobile previo accordo con il proprietario. Qualora si presenti il caso di più locatari che svolgono la propria attività e che pertanto condividono lo stesso immobile, gli stessi dovranno accordarsi affinché uno di loro richieda il contributo e comunque sempre previo consenso del proprietario.
12) Cosa intende il punto 12) del bando laddove si prevede che i contributi in conto capitale sono da restituire nella misura minima del 50% con un interesse almeno dello 0,50%?
I contributi concessi alle imprese con il presente bando sono da ritenersi in conto capitale e in quanto tali ai sensi della legge n. 289/2002 saranno da restituire nella misura del 50%, con l'applicazione di un interesse dello 0,50%. Pertanto, la ditta beneficiaria del contributo (se PMI finanziata nella misura del 45% mentre se grande del 35%) deve tenere in considerazione che sulle spese nel momento della presentazione delle stesse al contributo calcolato lordo si applica una ulteriore percentuale di riduzione del 50%. Si precisa che le forme e le modalità di applicazione di quanto sopra saranno successivamente definite nel Vademecum previsto al punto 11) del bando.
13) Le Aziende Agricole esercitanti attività agricola primaria, sono soggetti ammissibili alla presentazioni dei istanze relative al Bando per eco-incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti in matrice cementizio e/o resinosa?
Sì, ai sensi dell'art. 1 del Reg.800/2008 le attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli possono accedere, fra gli altri, agli aiuti per la tutela dell'ambiente, all'interno dei quali rientra l'iniziativa oggetto del Bando "incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto".
14) In merito al punto 4) del bando di cui all'oggetto "Soggetti che possono presentare Domanda", le imprese agricole e i caseifici rientrano nelle piccole e medie imprese di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005?
Il Decreto 18 aprile 2005 richiama espressamente i limiti fissati dalla disciplina comunitaria in tema di definizione di PMI è quindi necessario che le imprese interessate verifichino se rispettano i parametri in termini di dipendenti, fatturato o bilancio.
15) Nel regime "de minimis" per le imprese agricole rientrano solo i premi percepiti nel PRSR asse 3 agriturismi e attività connesse?
Se l'impresa interessata a presentare l'istanza di contributo rientra nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli non può presentare istanza sul regime “de minimis” in quanto il Reg. Ce n. 1998/2006 esclude dal campo di applicazione le imprese attive nel settore della produzione primaria. Qualora l'impresa rientri nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dovrà invece valutare le precedenti concessioni di aiuto e verificare la natura degli aiuti ricevuti, al fine di garantire il rispetto dei massimali previsti dal “de minimis”, ivi compresi quelli ricevuti in ambito PSR 2007-2013 Asse 3 e attivati con modalità “de minimis”.
16) Le imprese agricole che chiedono di partecipare al bando quale regime di aiuto possono scegliere? Nel Regolamento 800/2008 cosiddetto regime in esenzione cita (art. 1 Paragrafo 3 comma b), "...aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti: aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n°1857/2006 della Commissione". E' grazie all'eccezione sottolineata che le imprese agricole potrebbero partecipare a questo bando?
Sì, ai sensi dell'art. 1 del Reg.800/2008 le attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli possono accedere, fra gli altri, agli aiuti per la tutela dell'ambiente, all'interno dei quali rientra l'iniziativa oggetto del Bando "incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto".
17) Al bando possono partecipare le imprese agricole, anche se prive di dipendenti fissi, ma solo stagionali per le operazioni colturali di potatura e/o raccolta?
Il Decreto ministeriale 18 aprile 2005 all’art. 2 comma 5 lettera b) fa rientrare nella categoria degli occupati “i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato …. legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza“. Nel comma 6 del medesimo articolo si prevede che il calcolo degli occupati corrisponde al numero di unità lavorative anno (ULA) e che per i dipendenti a tempo parziale e stagionali il calcolo si rappresenta in frazioni di ULA.
18) Le imprese agricole che rientrano nelle PMI che devono fare la richiesta in de minimis oppure in esenzione?
Le imprese agricole se rientranti nella categoria delle PMI del settore della produzione primaria di prodotti agricoli possono fare domanda per la categoria esenzione.
19) E un coltivatore diretto il cui oggetto dell'attività è la coltivazione di uva, cereali e barbabietole da zucchero e l'attività viene svolta non avvalendosi di personale dipendente?
Nell’appendice al Decreto ministeriale 18 aprile 2005 si stabilisce espressamente che si considerano dipendenti dell’impresa - ai fini del calcolo riferito agli occupati - anche i proprietari gestori (imprenditori individuali).
20) Come si fa a scegliere il regime di aiuto da parte delle società al fine di partecipare al bando per la rimozione dell'amianto?
L' individuazione del tipo di aiuto spetta all'impresa richiedente nel momento della presentazione della domanda.
Si ricorda che la prima fase prevede l'inoltro in via telematica di una prenotazione on-line dal 28 al 30 ottobre nella quale non deve essere specificato il tipo di aiuto scelto. Solo in un secondo momento e su esplicito invito viene presentata la domanda e relativi allegati, è in questa fase che occorrerà specificare il tipo di aiuto.
Possiamo aggiungere che i regimi di aiuto sono disciplinati da vari regolamenti della CE in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato. Tali regolamenti definiscono quali attività e a quali condizioni sono compatibili con il mercato, cioè non sono distorsivi del mercato.
Si precisa che per “de minimis” si intende quelle forme di aiuto (regolamento n. 1998/2006), come indicato al punto 1.1 del bando, che non possono superare la soglia di € 200.000,00 di importo di aiuti che una ditta può cumulare in un triennio (tre esercizi finanziari…), si sottolinea che gli aiuti “de minimis” si cumulano solo con altri aiuti dello stesso tipo.
Per quanto riguarda il regime in esenzione di cui al regolamento n. 800/2008 si precisa che è relativo ad aiuti, per alcune categorie e a determinate condizioni, che possono essere compatibili con il mercato comune. Il regolamento prevede all’art.1 per quali categorie si applica il regolamento, al quale si rimanda al fine di individuare l’attività svolta dalla singola ditta, tenendo in considerazione l’art.6 dove vengono stabilite le soglie sotto le quali è ammesso l’aiuto di stato in particolare al punto 1 lett. b) relativo agli aiuti ambientali soglia 7,5 mln di euro. Pertanto ai fini del rispetto di tale soglia bisogna tenere in considerazione gli aiuti ricevuti da una singola impresa per progetto di investimento.