D: Il bando ammette un solo intervento per soggetto. È inteso per persona o per edificio?
R:
 Il soggetto che può presentare domanda è inteso come persona fisica

D: Gli immobili in cui si possono effettuare gli interventi previsti dal bando sono solo quelli siti nei Comuni indicati nell'Allegato B del bando?
R: Si, possono presentare richiesta di contributo regionale esclusivamente le persone fisiche residenti nei Comuni della Regione che rientrano nelle zone Agglomerato di Bologna, Pianura Ovest e Pianura Est che si trovano elencate nell'Allegato B (PDF - 103.4 KB) del bando.

D: È possibile presentare la domanda se si è residenti come affittuari/utilizzatori in una abitazione dotata di un impianto che rientra tra quelli ammissibili a contributo?
R: Si, la richiesta di contributo può essere effettuata anche dagli utilizzatori/detentori.

D: Le spese ammissibili dal bando sono pari alle spese rendicontabili o al 100% del valore su cui è calcolato il massimo erogabile dal conto termico?
R: La Regione Emilia-Romagna provvederà ad erogare il contributo integrativo, fino al raggiungimento del 100% della spesa ammissibile validata dal GSE, dopo aver effettuato attraverso lo stesso GSE la verifica dei dati forniti dai richiedenti ai fini del calcolo del contributo stesso.

D: Cosa si intende con la frase “L’entità del contributo regionale viene determinato fino al 100% del contributo riconosciuto dal GSE” contenuta nel bando?
R: Il contributo concesso dalla Regione, cumulato con altri contributi pubblici o privati non potrà complessivamente superare il 100% della spesa ammissibile così come risulterà dalla documentazione validata dal GSE. La Regione Emilia-Romagna provvederà ad erogare il contributo integrativo, fino al raggiungimento del 100% della spesa ammissibile validata dal GSE, solo dopo aver effettuato attraverso lo stesso GSE la verifica dei dati forniti dai richiedenti, ai fini del calcolo del contributo stesso, per la sostituzione del vecchio generatore con un nuovo impianto di categoria 5*stelle oppure con una pompa di calore.
A solo titolo di esempio:

- intervento richiesto: sostituzione di una caldaia a pellet < 4* con una pompa di calore
- costo complessivo dell'intervento: € 10.000
- viene richiesto il contributo al GSE attraverso il Portale Termico seguendo la procedura prevista dal GSE. Il contributo del GSE viene erogato fino ad un massimo del 65% delle spese valutate ammissibili (ma la percentuale potrebbe essere anche inferiore). Ad esempio, se vengono valutate ammissibili spese per € 8.000,00 il contributo sarà di € 5.200,00.
La Regione Emilia-Romagna, perciò, concederà un contributo pari alla cifra necessaria a raggiungere la spesa massima ritenuta ammissibile dal GSE. Nell’esempio presentato avremo:
- contributo ammesso dal GSE: € 8.000,00
- percentuale erogata dal GSE: € 5.200,00
- contributo erogato dalla Regione: € 2.800,00
Il contributo sarà erogato in una unica rata da parte della Regione Emilia-Romagna a seguito della presentazione della necessaria documentazione.

D: Quali sono i tempi tecnici per l'invio della richiesta di contributo? Va presentata entro un tempo massimo dall'esecuzione dei lavori?
R: Alla Regione la domanda di contributo va inoltrata dopo che è stato attivato il contratto di Conto Termico con il GSE (che dovrà essere allegato alla domanda) e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, data di chiusura del bando.

D: In quanto tempo viene erogato il contributo della regione, una volta che è stata caricata la richiesta nel portale?
R: Indicativamente il tempo medio per l'erogazione del contributo Regionale è di circa due mesi.

D: Si può accedere al bando anche in caso di cessione del contributo GSE al rivenditore o installatore?
R: Non è prevista la cessione del credito. Il richiedente del contributo deve essere anche titolare del conto corrente riconducibile all’IBAN che si dichiara nella domanda.

D: Per la Regione sono validi i conti correnti cointestati o il conto corrente deve essere intestato esclusivamente a chi presenta la domanda?
R: Sono ammessi anche i conti correnti cointestati, ma è necessario che l’IBAN dichiarato nella domanda sia riconducibile al richiedente del Conto termico del GSE e del contributo regionale.

D: Esiste un modo per verificare lo stato della disponibilità dei fondi regionali per il contributo?
R:  Non è previsto sulle pagine dedicate del bando un contatore che visualizzi la disponibilità dei fondi in tempo reale. La verifica sulla disponibilità viene fatta d'ufficio mensilmente, sulla base delle domande ammesse a contributo.

D: E' possibile procedere alla sostituzione della vecchia caldaia con una idonea (corrispondente alle richieste del bando) solo nel momento in cui si ha la conferma dell'accettazione della domanda?
R: Per accedere al contributo regionale occorre aver già ottenuto dal GSE il contributo in Conto Termico a far data dal 7 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Quindi se si è interessati a partecipare al bando regionale occorre prima fare domanda al GSE ed avere ottenuto dallo stesso il contributo in Conto Termico il cui contratto andrà allegato alla domanda. Non è ammesso allegare la domanda di ammissione presentata al GSE, ma esclusivamente il contratto sottoscritto con il GSE.

D: È possibile presentare domanda per sostituire più elementi riscaldanti nella stessa unità abitativa?
R: No. E ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dello stesso soggetto.

D: È possibile sostituire una caldaia a gas in uso presso una abitazione?
R: Il bando regionale eroga contributi solo per la sostituzione di impianti a biomassa, pertanto non è possibile chiedere il contributo per sostituire caldaie o impianti a gas o alimentati da altri tipi di combustibile con un impianto alimentato a biomassa.

D: È possibile richiedere il contributo per sostituire cucine economiche o termocucine a legna o pellet?
R: No, le cosiddette "cucine economiche" sono escluse dal bando poiché non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico (come dichiarato nella propria faq del 29/07/2015 dal CTI – Comitato Termotecnico Italiano): “l'energia termica prodotta infatti è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che tali apparecchi cedono all'ambiente, anche se particolarmente consistente quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così come il calore ceduto all'ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade a incandescenza.”
Analogamente le nuove termocucine sono ammesse al finanziamento regionale nel caso abbiano la certificazione come stufe a legna secondo la norma UNI EN 13240. In questo caso, infatti, si tratta a tutti gli effetti di apparecchi di riscaldamento d’ambiente che assolvono anche alla funzione di cottura dei cibi. Altre tipologie di cucine economiche che non abbiano tale certificazione non possono essere ammesse a finanziamento.

DÈ possibile cambiare tipologia di impianto installato usufruendo dell’incentivo del bando regionale?
R: Il bando regionale per la sostituzione di impianti inquinanti per il riscaldamento civile a biomassa, al punto 2) "Requisiti di partecipazione al bando" prevede la possibilità per i richiedenti di variare la tipologia di impianto installato, ad esempio seguendo un camino aperto, stufa a legna/pellet, caldaia legna/pellet di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classificazione ambientale inferiore o uguale alle 4 stelle, con: 
• nuovi impianti a biomassa <= 35kWt almeno 5 stelle;
• pompe di calore. 
La condizione necessaria per partecipare al bando è che il richiedente risulti assegnatario dal GSE del contributo Conto Termico 2.0. 
Tale intervento di sostituzione del camino aperto con pompa di calore è anche ammissibile al Conto Termico, purché in fase di richiesta concessione incentivi sia dimostrato - tramite l’invio di idonea documentazione, e.g. relazioni/asseverazioni del tecnico, schemi funzionali d’impianto, ecc. - che le utenze servite nella configurazione ante e post-intervento siano le medesime.

D: È possibile avere delega per accedere all'applicativo per conto di una terza persona senza dover utilizzare le sue credenziali SPID?
R: La domanda va compilata accedendo all’applicativo regionale per la presentazione delle richieste attraverso il proprio SPID personale. Non è prevista delega.

D: Nel caso in cui i dati relativi al vecchio impianto da sostituire non siano disponibili - per età dell'impianto o perché smarriti - è possibile comunque compilare la domanda considerando che i campi sono obbligatori?
R: Nel caso in cui i dati dell’impianto da sostituire non siano, in tutto o in parte, disponibili i campi vanno compilati per quanto possibile e dove non sia possibile reperire le informazioni è sufficiente inserire un testo generico (ad esempio “non disponibile”, "ND" nei campi testo oppure “00” nei campi numerici) attraverso cui si possa capire che l'impianto che si vuole dismettere non ha la certificazione ambientale.

D: Quale è il codice di targatura CRITER (Catasto Regionale degli Impianti Termici) richiesto nella domanda per il contributo?
R: Il numero di codice targatura CRITER del nuovo impianto, da dichiarare nella domanda, è costituito da una sequenza di numeri e lettere (alfanumerico).
Esempio codice targatura CRITER: 2B19FE8F-19F7-44BD-BBF4-3A00CFA7A2DE
Si segnala che i nuovi impianti vanno registrati obbligatoriamente nel Catasto Regionale degli Impianti Termici - CRITER” se hanno una potenza termica maggiore di 5 Kw e conseguente cessazione del vecchio impianto.
Maggiori informazioni sul Catasto Regionale degli Impianti Termici - CRITER sono reperibili qui.

D: Se l'acquisto del nuovo termocamino non avviene con il Conto Termico ma con la detrazione del 50% non si può accedere al contributo?
R: Il bando, al paragrafo 13 ("Cumulabilità del contributo"), riporta che il contributo regionale, cumulato con il contributo del GSE-Conto Termico 2.0, non potrà complessivamente superare il 100% della spesa ritenuta ammissibile dal GSE. Al richiedente, unitamente alla domanda di erogazione del contributo, viene richiesto di dichiarare di non aver beneficiato di tali incentivi oltre la soglia e l’impegno a non beneficiare di incentivi oltre tale soglia.
In sintesi le regole generali della cumulabilità degli incentivi sono le seguenti:
- Gli incentivi statali NON sono cumulabili fra loro, però sono cumulabili con contributi locali, salvo diversamente stabilito da questi ultimi nei rispettivi bandi;
- Le detrazioni fiscali statali (50%, 65%) possono essere richieste anche in caso di godimento di contributi locali, ma limitatamente alla parte eccedente i contributi.