Tecnici competenti in acustica
Aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica
MODIFICA DEI TERMINI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO
Si porta a conoscenza che con la conversione del decreto-legge n. 215/2023, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 12, comma 6-octies, sono stati modificati i termini per l’aggiornamento professionale, estendendo ad 8 l’attuale intervallo temporale di 5 anni, esclusivamente per il primo ciclo di obbligo formativo, decorrente dalla data di iscrizione in ENTECA. Pertanto, la Regione revocherà, tutte le sospensioni avvenute per motivi di inadempimenti agli obblighi di formazione professionale, compatibili con tale provvedimento.
Poiché è rimasto fermo il requisito della ripartizione in almeno 3 anni, si invita a leggere con ATTENZIONE quanto segue:
- I tecnici che hanno già svolto 30 ore, o più, ripartite in almeno 3 anni, continuano a ritenersi regolari fino all’ottavo anno dalla data di iscrizione (ad es: gli iscritti dal 10/12/2018 non hanno altri obblighi fino al 09/12/2026, salvo ulteriore formazione volontaria);
- I tecnici che hanno svolto 30 ore, o più, ripartite in 2 anni, hanno la possibilità di conseguire il requisito della ripartizione triennale, svolgendo almeno un’ora di formazione in un anno diverso da quelli dei corsi già svolti;
- I tecnici che hanno svolto 30 ore, o più, in un solo anno, hanno la possibilità di conseguire il requisito della ripartizione triennale, svolgendo almeno 2 ore di formazione in due anni diversi (una per ogni anno) da quello dei corsi già svolti;
- I tecnici che hanno svolto meno di 30 ore nel quinquennio precedente alla modifica introdotta con la suddetta legge 18/2024 hanno tempo fino al 09/12/2026 (per gli iscritti dal 10/12/2018) per completare l’obbligo formativo, nel rispetto della ripartizione triennale delle ore di aggiornamento;
- I tecnici che non hanno svolto neanche un’ora di aggiornamento nel quinquennio precedente alla modifica introdotta con la legge n. 18/2024 hanno tempo fino al 09/12/2026 (per gli iscritti dal 10/12/2018), a decorrere dal 10/12/2023, per svolgere almeno 30 ore di formazione professionale, sempre nel rispetto del requisito della ripartizione triennale.
NOTA BENE: l’Allegato 1, punto 2 del D.Lgs. n. 42/2017, come modificato con legge n. 18/2024, dispone «Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco, e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni”». Pertanto, a legislazione vigente, il termine per l’adempimento è individuale e gli anni vanno calcolati a partire dalla data di iscrizione in ENTECA.
ESEMPIO: gli anni formativi relativi agli iscritti dal 10/12/2018 sono così suddivisi:
- 1° anno: 10/12/2018 – 09/12/2019
- 2° anno: 10/12/2019 – 09/12/2020
- 3° anno: 10/12/2020 – 09/12/2021
- 4° anno: 10/12/2021 – 09/12/2022
- 5° anno: 10/12/2022 – 09/12/2023
- 6° anno: 10/12/2023 – 09/12/2024
- 7° anno: 10/12/2024 – 09/12/2025
- 8° anno: 10/12/2025 – 09/12/2026
Per cui, ad esempio, un corso svolto il 10/12/2021 non afferisce al 3° ma al 4° anno.
COMUNICAZIONESi informano i tecnici competenti in acustica riconosciuti ai sensi del DPCM 31 marzo 1998, che, a seguito della comunicazione (PDF - 141.9 KB) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è definitivamente scaduto il termine per l’iscrizione nell’elenco nazionale, ENTECA, previsto dall’art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2017. Pertanto, il form per l’iscrizione on line non è più abilitato per i suddetti tecnici.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALEAi fini dell'aggiornamento professionale, i tecnici competenti in acustica iscritti in ENTECA (http://www.minambiente.it/pagina/elenco-nazionale-dei-tecnici-competenti-acustica-ex-art-21-dlgs-17-febbraio-2017-n-42) devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo nell'elenco, e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni, come previsto dall’Allegato 1, punto 2 del D.Lgs. n. 42/2017.
Il Ministero della Transizione Ecologica (Nota MiTE n.118786_2021 (PDF - 176.1 KB)), ha ribadito che il mancato conseguimento nell’arco dei tre anni di almeno un’ora di aggiornamento, organizzato ai sensi del punto 2 dell’Allegato 1, comporta l’inosservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto da norma e la Regione di residenza, attestata la violazione, dovrà procedere alla sospensione, ai sensi del punto 4, Allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017 e, di conseguenza, alla cancellazione dall’elenco, se, entro sei mesi dalla data della sospensione, non è dimostrato l’avvenuto aggiornamento nei termini.
Pertanto, a legislazione vigente, i corsi seguiti dopo tale scadenza non possono avere validità retroattiva e i tecnici cancellati, al fine del reinserimento nell’elenco stesso, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 22 del D.Lgs. n. 42/2017.
Per registrare le ore di aggiornamento professionale ogni Tecnico Competente in Acustica, dopo aver letto le seguenti specificazioni (PDF - 83.5 KB), deve accedere con le proprie credenziali SPID al portale https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/AmministrazioneTCA.
Pertanto, a partire dal 23/01/2023 non saranno più accettate le istanze di registrazione inviate via PEC.
Eventuali segnalazioni di anomalie, di incongruenze, di errori, di problemi tecnici e/o di accesso, richieste di modifiche riferite all’anagrafica e di informazioni riferite all’aggiornamento professionale, devono essere inviate all’indirizzo infoTCA@regione.emilia-romagna.it
DISPOSIZIONI ATTUATIVEI corsi di formazione abilitanti per tecnico competente in acustica e i corsi di aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2017, vengono realizzati secondo le disposizioni della D.G.R. n. 2135/2018 e degli indirizzi del Tavolo Tecnico Nazionale: “indirizzi interpretativi (PDF - 580.5 KB)" del 22/12/2022 ed “Altri indirizzi (PDF - 173.7 KB)" del 23/11/2022.
___________________________________________________Tutte le comunicazioni future inerenti gli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 42/2017 saranno pubblicate su questo sito mentre per le vie brevi è possibile contattare i seguenti nominativi:
Alfonso Albanelli: alfonso.albanelli@regione.emilia-romagna.it (tel. 051 527 6843)
Tanya Fontana: tanya.fontana@regione.emilia-romagna.it (tel. 051 527 6017)