Immagine di un'industria

Quando si parla di Rischio industriale, solitamente ci si riferisce al rischio di incidente rilevante, cioè al rischio legato alla presenza sul territorio, di stabilimenti che a causa della presenza di sostanze pericolose in determinate quantità, hanno la probabilità (bassa) di generare un incidente di grande entità in termini di danni alle persone, alle cose e all'ambiente. Tali stabilimenti si distinguono in due gruppi, quelli di soglia inferiore e quelli di soglia superiore, in base alle quantità di sostanze pericolose detenute rispetto a determinati limiti di riferimento indicati dalla normativa nazionale di riferimento.

Solitamente si tratta di grandi stabilimenti industriali (tipo industrie chimiche o industrie petrolifere) ma rientrano in questa categoria, anche ad esempio depositi di fitofarmaci, distillerie e stabilimenti galvanici, a causa dei danni ambientali che le sostanze detenute, possono causare in caso di incidente.

La norma nazionale di riferimento è costituita dal decreto legislativo n. 105/2015 (PDF - 5.6 MB)(che ha sostituito lo "storico" decreto legislativo n. 334/99) che costituisce oggi una sorta di "testo unico" contenendo negli allegati, molti dei suoi decreti attuativi. Fondamentale è la ripartizione di competenze (peraltro già presente nella vecchia normativa) tra le Regioni per gli stabilimenti di soglia inferiore e lo Stato per gli stabilimenti di soglia superiore.

La Regione, ha recepito la norma nazionale modificando la legge regionale n. 26/2003 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", ed emanando una nuova direttiva regionale applicativa, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1239/2016 (PDF - 348.9 KB), con cui tra l’altro, ha ripreso i contenuti della legge di riordino amministrativo (vd. LR 13/2015) esplicitando che le funzioni amministrative prima svolte dalle Province, sono ora esercitate dalla Regione tramite l’ARPAE.

Per approfondire

Normativa