Provvedimento autorizzatorio unico di VIA (PAUR)
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è disciplinato agli articoli da 15 a 21 della l.r.. 4/2018 che recepiscono l'art. 27-bis del d.lgs. 152/06.
Il PAUR comprende il Provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi.
Inoltre, costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:
- opere pubbliche o di pubblica utilità;
- interventi d’ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all’esercizio d’impresa (…);
- insediamento d’impianto produttivo per attività incluse nell’ambito di applicazione del DPR 7 settembre 2010, n. 160 (…), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.
Il PAUR costituisce variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (ValSat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa.
Per l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all’articolo 27‐bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006: l'autorità competente (PDF - 219.3 KB)adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ne dà comunicazione al proponente e alle altre amministrazioni interessate e lo pubblica sul proprio sito web, nonché, per estratto nel BURERT. I titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico acquisiscono efficacia dalla data di approvazione del PAUR.
Si ricorda che, il provvedimento positivo di VIA, obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento.