Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
E' il provvedimento introdotto dal DPR n. 59 del 2013, che sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale previsti nelle norme di settore
L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è il provvedimento che, per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale, sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione:
autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006;
comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all' articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via Generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006;
comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di trattamento rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.
La domanda va presentata al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi sostituiti, ferma restando al possibilità di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazioni o autorizzazione in via generale.
In Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. n. 13 del 2015, le funzioni relative all’autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE).
Per la presentazione della domanda di AUA la Regione ha approvato con DGR 2204/2015 (PDF - 440.0 KB)un apposito modello, adeguando il modello nazionale (DPCM 8 maggio 2015).
La domanda di nuova AUA o di modifica sostanziale di AUA vigente deve essere presentata al S.U.A.P. competente per territorio (art.4 del D.P.R.59/2013), ad esclusione di quelle per le infrastrutture fognario-depurative per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane e per le infrastrutture energetiche di cui all’art.2 del D.P.R.160/2010.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la pagina dedicata sul sito web di Arpae.