Con il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” (detta Direttiva VAS). Successivamente, con il d.lgs. n. 4 del 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale” sono state introdotte innovazioni e modifiche alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06. In particolare, è stato introdotto il principio dello “sviluppo sostenibile” e sono state apportate forti modifiche alle norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). La Regione Emilia-Romagna ha anticipato, per i piani urbanistici territoriali e settoriali con effetti territoriali, la direttiva europea sulla VAS con la legge regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio", introducendo la “valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale” (Val.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato (art. 5).

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In seguito, la Regione Emilia-Romagna ha recepito la normativa nazionale in materia di valutazione ambientale (d.lgs. 152/2006), mediante la legge regionale n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”.La normativa regionale n. 20/2000 è stata sostituita dalla legge regionale n. 24/2017 Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”. Gli art. 18 e 19 forniscono indicazioni specifiche in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale. Le autorità competenti per la valutazione ambientale esprimono il parere motivato di cui all' articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in sede di CU, nel corso del procedimento unico e nella fase di conclusione dell'accordo di programma in variante ai piani, disciplinati rispettivamente dagli articoli 53 e 60 della legge 24/2017.

Per i piani e programmi che non rientrano nell’ambito di applicazione della l.r. 24/2017, si applica la normativa nazionale (d.lgs. 152/2006).

Nell'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi (P/P) devono essere considerati gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi P/P, provvedendo alla Val.S.A.T. degli stessi, nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.