FAQ
Le risposta alle domande più frequenti relative al bando. Prima di presentare la domanda consigliamo di consultare la pagina per verificare possibili situazioni di esclusione
Il contributo regionale è cumulabile con altre iniziative analoghe?
Da parte della Regione il contributo concesso è cumulabile con tutte le altre eventuali iniziative analoghe sia pubbliche che private. Il bando, al punto 4 (“Entità del contributo regionale”) specifica che “Il contributo è cumulabile per lo stesso investimento con altre iniziative sia private che pubbliche, comprese quelle regionali, attivate per incentivare la mobilità sostenibile”.
Questo, naturalmente, fatti salvi eventuali divieti di cumulabilità contenuti in bandi promossi da altre amministrazioni.
Se l'autovettura da rottamare è intestata ad un’altra persona fisica (diversa da chi presenta la domanda), è possibile fare ugualmente la domanda? Ad esempio: può chiedere il contributo un convivente/coniuge che voglia acquistare un'autovettura nuova (intestandola a sua nome) rottamando l'auto intestata al compagno/coniuge? Nel caso in cui la domanda venga fatta dal compagno/coniuge, potrà intestarsi l'autovettura nuova?
Si, è possibile richiedere il contributo anche a fronte della rottamazione di un’autovettura di proprietà od intestata ad un'altra persona residente in Emilia-Romagna. In questo caso tra i documenti da allegare in Fase 2 dovrà essere presentata la dichiarazione di assenso dell’intestatario del mezzo rottamato (Word - 32.2 KB) allegando copia del documento di identità del dichiarante. Il modello della dichiarazione è scaricabile anche nella sezione Approfondimenti > Documenti.
È possibile ottenere il contributo anche in quei casi in cui l'autovettura abbia superato, precedentemente all'immatricolazione, il collaudo in unico esemplare presso il Ministero dei Trasporti (ottenendo l'approvazione alla circolazione)?
- Sono ammesse a contributo anche le autovetture bifuel (benzina-GPL, benzina-metano) che sono state trasformate ed hanno ottenuto l’approvazione alla circolazione da parte del Ministero dei trasporti, prima dell’immatricolazione con la condizione che nell’ordine di acquisto sia espressamente indicato che l’intervento di trasformazione verrà svolto prima dell’immatricolazione.
- Non sono ammesse a contributo le autovetture a benzina trasformate a GPL/metano, con installazione dell’impianto successivamente all’immatricolazione.
Nel libretto di circolazione le autovetture bifuel ammesse a contributo devono riportare nella sezione (P.3) del riquadro 2 l’indicazione dell’alimentazione benzina/metano o benzina/GPL come - a titolo d'esempio - nell’immagine che segue
Se l'auto è acquistata in una Regione diversa da quella di residenza dell'acquirente è possibile accedere al contributo?
Si, in quanto l'auto - anche se acquistata fuori Regione - verrà immatricolata nella Regione di residenza dell'acquirente.
Perché la domanda di contributo sia ammissibile nel documento di presa in carico della vecchia auto da parte della concessionaria può essere indicata anche l'opzione radiazione?
No, il contributo è concesso esclusivamente a fronte della demolizione della vecchia auto. Pertanto se l'auto è presa in carico da un concessionario o da un demolitore per la sola radiazione la domanda non sarà ammissibile.
L’indicazione dell’anno di consegna del nuovo veicolo (2019 o 2020) è obbligatoria?
Si, ai fini della liquidazione del contributo al momento della presentazione dei documenti della Fase 2 verrà chiesto di indicare, in base alla data di consegna del veicolo concordata con il concessionario, quando verrà completata la Fase 3 ("Rendicontazione dell'acquisto") scegliendo tra l’anno 2019 e l’anno 2020.
Si precisa che:
- se si indica il 2020: non sarà possibile anticipare l’erogazione del contributo al 2019;
- se si indica 2019: l’eventuale mancato inoltro della Fase 3 entro il 31 dicembre 2019 non avrà conseguenze per i cittadini, ma comporterà lo slittamento dell’erogazione del contributo al 2020.