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  • esercizio di vicinato: esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (all’art.4, comma 1, lettera d);
  • struttura di vendita al dettaglio, vale a dire gli esercizi aventi superficie di vendita superiori ai limiti di cui all’esercizio di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art.4, comma 1, lettera e);
  • grande struttura di vendita al dettaglio: esercizi aventi superficie superiore a quelli previsti per la media strutture di vendita al dettaglio (art.4, comma 1, lettere f)

La superficie di vendita è così definita dal punto 1.6 della DCR 1253 del 23/09/1999: "Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione di merci."