Salta al contenuto
  • esercizio di vicinato: esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (all’art.4, comma 1, lettera d);
  • struttura di vendita al dettaglio, vale a dire gli esercizi aventi superficie di vendita superiori ai limiti di cui all’esercizio di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art.4, comma 1, lettera e);
  • grande struttura di vendita al dettaglio: esercizi aventi superficie superiore a quelli previsti per la media strutture di vendita al dettaglio (art.4, comma 1, lettere f)