Definizione di “imballaggio” ai fini del monitoraggio dell’intervento finanziato
07 agosto 2025
Ai fini della dichiarazione annuale per il mantenimento del contributo da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno (per i successivi tre anni dalla data di concessione) si assume quale definizione di “imballaggio” quella presente all’art. 3, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva 94/62/CE:
Articolo. 3, paragrafo 1: “imballaggio”: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
L'imballaggio consiste soltanto di:
a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
Tali definizioni corrispondono nel Regolamento UE 2025/40, che entrerà in vigore a partire dal 12 agosto 2026 con l’abrogazione della citata Direttiva 94/62/CE, a quelle dell’art. 3, paragrafo 1 punti 1, 4, 5 e 6.
