Rifiuti, siti contaminati e servizi pubblici ambientali

FAQ

Interpretazioni date alle disposizioni delle ordinanze n. 66 del 18/05/2023 e n. 67 del 20/05/2023
  1. L’ordinanza estende la durata temporale del deposito della frazione organica umida (EER 20 01 08 e 20 03 02) presso i centri di raccolta?
    Pur non essendo esplicitato nel testo dell’ordinanza è possibile individuare un punto di primo raggruppamento (punto 5 dell’ordinanza 66) dove tale frazione può essere depositata senza sottostare al limite temporale di durata del deposito di 72 ore previsto al punto 7 dell’allegato 1 del DECRETO 8 aprile 2008.
    E’ comunque previsto al punto 4 dell’Ordinanza 66/2023 la possibilità della modifica delle ordinarie modalità di raccolta fra cui rientrano anche quelle dei “Centri di raccolta”.
  2. Altri soggetti possono individuare i trasportatori?
    I trasportatori possono essere individuati unicamente dal Soggetto gestore del Servizio (punto 6 dell’ordinanza 66/2023) che dovrà predisporre l’elenco delle targhe e del numero di telaio dei mezzi utilizzati.
    Per quanto riguarda i fanghi ed i limi i trasportatori possono essere individuati anche dai Comuni (punto 2 ordinanza 67/2023).
  3. Può il legname essere conferito ad una centrale a biomassa?
    Si, attribuendo il codice 20.03.01 o 20.03.99 i rifiuti derivanti dall’evento alluvionale, e quindi anche il legname, possono essere conferiti presso impianti di destinazione in deroga all’elenco delle tipologie già autorizzate (punto 14 dell’ordinanza 66).
  4. Tra i materiali derivanti dagli eventi in corso sono inclusi anche quelli derivanti da eventi franosi?
    Si tra i materiali derivanti dagli eventi sono inclusi sia quelli legati ai fenomeni alluvionali che quelli legati ad eventi franosi, provenienti da aree pubbliche e private, da aree allagate, anche quindi dalle strade purché non contaminati (a seguito di ispezione visiva si esclude la presenza di contaminazioni in particolare da idrocarburi) o mischiati a rifiuti.
  5. Cosa si intende al punto 1) dell’ordinanza 67 per sedimenti?
    I sedimenti di cui al punto 1) dell’ordinanza 67 sono costituiti da acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici (alluvioni e frane):
    - se gestiti nell’immediatezza e non contaminati il cittadino li può immettere direttamente nelle caditoie o nei campi; possono altresì essere prelevati con autospurgo e collocati nei punti indicati dal Gestore previo confronto con le autorità competenti: campi/lato strada/corpi idrici naturali e artificiali/reti fognarie bianche e nere;
    - qualora nei sedimenti siano presenti rifiuti i punti di accumulo diventano punti di raggruppamento dove può essere effettuata l’attività di cernita e selezione. Successivamente tali materiali possono rimanere in loco o essere utilizzati come end of waste per gli usi indicati nell’ordinanza 67/2023 punto 4) lettera b).
  6. Le ordinanze sono autorizzative o devono essere modificate le vigenti autorizzazioni degli impianti?
    Le ordinanze sono autorizzative (autorizzazioni ai sensi degli artt. 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152).

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ultima modifica 2023-05-24T17:11:01+02:00
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