Bonifica Siti Contaminati
Cosa fa la Regione
La causa della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee sono attribuibili ad eventi incidentali o a conduzioni poco attente di attività industriali, artigianali, agricole, oltre a quelle collegate alla gestione dei rifiuti. Se la presenza di sostanze contaminanti in un’area rappresenta un pericolo per la salute umana e per l’ambiente, occorre procedere alla messa in sicurezza o alla bonifica delle matrici ambientali coinvolte, oltre al loro ripristino.
La norma principale di riferimento è il Decreto legislativo n.152 del 2006 che definisce quando un sito è contaminato e quali sono le procedure da seguire per la bonifica.
La Regione in particolare:
- elabora, approva e aggiorna il Piano regionale per la bonifica dei siti contaminati;
- predispone l’Anagrafe dei Siti Contaminati;
- redige la modulistica relativa ai procedimenti amministrativi di bonifica;
- gestisce i finanziamenti regionali e ministeriali;
- redige Linee Guida o altri atti normativi per uniformare i procedimenti di bonifica e la trasmissione di informazioni tra privati ed enti pubblici;
- contribuisce ai procedimenti relativi ai Siti di Interesse Nazionale (SIN).
Ai sensi della Legge Regionale n. 13/2015, i procedimenti ex DM 471/99 sono rimasti in capo ai Comuni e i procedimenti ex D.Lgs. 152/2006 sono di competenza di Arpae Emilia-Romagna.
A chi rivolgersi
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare
Area Rifiuti e Bonifica siti contaminati, Servizi pubblici dell’Ambiente
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna
tel. 051.527.6078 / 6003 / 6061
fax 051.527.6058/ 6056
e-mail: servrifiuti@regione.emilia-romagna.it
PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it