Tributo speciale in misura ridotta
In base al comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 il tributo speciale viene ridotto al 20% nei seguenti casi:
- per il conferimento di rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- per il conferimento in discarica di fanghi anche palabili;
- per il conferimento in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
Disciplina regionale per l’applicazione del tributo speciale in misura ridotta per lo smaltimento di scarti e sovvalli
L’applicazione di tale riduzione è disciplinata dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter della Legge Regionale n. 31/1996 nonché dalla D.G.R. n. 2318/2005 e dalla D.G.R. n. 509/2006.
A decorrere dall'anno 2016, la Regione costituisce annualmente l’elenco dei gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio ammessi a tale beneficio; l’elenco viene pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione ai fini di pubblicità legale.
Procedimento per l’iscrizione dei gestori di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nell’elenco annuale
L’iscrizione è disciplinata dall’art. 13 bis della Legge Regionale n. 31/1996.
I gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che intendono beneficiare della riduzione del tributo speciale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il modello predisposto dalla Regione (Modello A – Modello C - Determinazione dirigenziale n° 15175 del 06/11/2015) in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.
Iscrizione elenco annuale (anno 2022)
Anche i gestori degli impianti già iscritti nell'elenco annuale (anno 2021), per beneficiare della riduzione per l'anno 2022, devono presentare entro il 30 novembre 2021, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello predisposto dalla Regione (Modello A – Modello C - Determinazione dirigenziale n° 15175 del 06/11/2015), a pena di decadenza (art. 13 bis, comma 2 della L.R. n. 31/1996).
Obblighi dei gestori degli impianti iscritti nell’elenco regionale
Gli obblighi dei gestori iscritti sono disciplinati dall’art. 13 ter della Legge Regionale n. 31/1996.
A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta, i gestori degli impianti iscritti nell’elenco annuale devono presentare trimestralmente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello predisposto dalla Regione (Modello B - Determinazione dirigenziale n° 15175 del 06/11/2015) da inviare alla struttura regionale competente in materia di rifiuti con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione.
Rendicontazioni trimestrali 2022
Per la rendicontazione relativa all’anno gestionale 2022 le scadenze sono:
I trimestre (gennaio, febbraio e marzo): 2 maggio 2022
II trimestre (aprile, maggio e giugno): 1 agosto 2022
III trimestre (luglio, agosto e settembre): 31 ottobre 2022;
IV trimestre (ottobre, novembre e dicembre): 31 gennaio 2023.
Modulistica
Modello A - Richiesta iscrizione elenco gestori
Modello B - dichiarazione trimestrale
Modello C - documentazione per informazione antimafia
Controlli
Modalità controllo dichiarazioni sostitutive
Comunicati estrazioni per controlli