Valutazioni ambientali e promozione sviluppo sostenibile

Fase preliminare al PAUR di VIA (art.26-bis del d.lgs. 152/06 )

articolo introdotto dall'art. 23, comma 1, della legge n. 108 del 2021

translate-6089103_640.pngCon le modifiche al d.lgs. 152/06 introdotte dalla legge 108/2021 è stata prevista una nuova fase preliminare per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (art.26-bis del d.lgs. 152/06 ).

Il proponente può infatti richiedere, prima della presentazione dell’istanza di valutazione di Impatto Ambientale, di cui all’articolo 15 della l.r. 4/2018, l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all’autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


Scarica qui i moduli da utilizzare per l'attivazione della FASE PRELIMINARE al PAUR di VIA

Fase preliminare al PAUR di VIA con istruttoria regionale dell' Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni  (zip265.55 KB)

Fase preliminare al PAUR di VIA con istruttoria ARPAE  (zip266.15 KB)

Si chiede di utilizzare la modulistica messa a disposizione in quanto recentemente aggiornata in recepimento alle disposizioni previste dal Regolamento europeo n. 679/2016, in materia di trattamento dei dati personali.


Una volta ricevuta la documentazione dal proponente l'Autorità competente la pubblica nel proprio sito web e contestualmente convoca una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3,della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le  amministrazioni e gli enti interessati.

Le amministrazioni e gli enti coinvolti  si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. 

L’autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della successiva conferenza di servizi, prevista all'interno del PAUR di VIA, di cui al articolo 27-bis, comma 7, del d. lgs. 152/06.

Azioni sul documento

ultima modifica 2022-04-06T11:48:23+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina