Valutazione ambientale preliminare (art.6)
Per i progetti rientranti fra quelli che devono essere sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) o di VIA, per i quali siano previste modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente, sulla base della presunzione dell’assenza di potenziali impatti significativi negativi, può chiedere alla autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare la corretta procedura da avviare.
Ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 4/2018, che recepisce l'art.6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 l’Autorità Competente comunica al proponente entro trenta giorni le proprie valutazioni indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA o se non sono necessarie ulteriori valutazioni.
La legge n. 108 del 2021 ha introdotto il comma 9-bis, che prevede l'applicazione di quanto previsto al comma 9 anche per per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali di progetti già autorizzati, che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.
Per attivare il procedimento di verifica preliminare (art.6), dovrà essere inviato alla Regione Emilia-Romagna, Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it), come previsto dalla Delibera di Giunta n. 855 (467.74 KB)del 11/06/2018:
- la richiesta di valutazione preliminare (
216.06 KB) comprensiva degli allegati come specificato nella modulistica;
- la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie (
277.17 KB), ai sensi della DGR n.1226 (
276.01 KB)del 22/07/2019, pari a 200 euro;
- la relazione tecnica, redatta in base a quanto definito all’Allegato 2 della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 855 (
467.74 KB)del 11/06/2018, nella quale andranno evidenziate le modifiche che si intendono apportare, finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali e la dichiarazione che tali modifiche non comportano potenziali impatti significativi e negativi a parere del proponente.
I procedimenti di verifica preliminare (art.6, comma 9 e comma 9bis) presentati dopo il 15 ottobre 2020, come previsto dalla legge 120/2020, attuativa del d.l. 76/2020 "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", saranno consultabili nella banca dati delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna.
Si chiede di utilizzare la modulistica messa a disposizione in quanto recentemente aggiornata in recepimento alle disposizioni previste dal Regolamento europeo n. 679/2016, in materia di trattamento dei dati personali.