Difesa del suolo, costa e bonifica

Istituzione, compiti e finalità

Breve storia dell'ente

"...La L.R. n.14 del 29/03/1993 istituisce l’«Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli», in attuazione della Legge 18/05/1989 n.183 recante norme per il «riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo al fine di perseguire l’unitario governo dei Bacini Idrografici mediante azioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, pianificatorie e di programmazione inerenti la conservazione del suolo, il mantenimento dei corpi idrici, la tutela dei corpi idrici, la tutela degli ecosistemi forestali e paesaggistici...»...".

Tratto da: "Il territorio dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" (pdf294.23 KB)

".....Le Autorità di Bacino trovano il proprio momento costitutivo a livello nazionale con la Legge 18 maggio 1989, n. 183 che, all’art. 1, comma 1°, precisa le finalità degli Enti così istituiti: “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.”

La Legge sostanzialmente esaurisce la definizione funzionale delle Autorità in tale enunciazione che, ancorché estremamente sintetica, sottolinea la vastità delle funzioni alle quali l’Ente è chiamato a dare puntuale risposta.

Il quadro normativo trova ulteriori definizioni e specificazioni puntuali in altri strumenti: in particolare, il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275, Riordino in materia di concessione delle acque pubbliche, al comma 2° dell’art. 2, stabilisce tra l’altro che le Amministrazioni dello Stato e le Regioni trasmettano i provvedimenti relativi all’uso delle acque pubbliche alla Autorità di Bacino competente per territorio per l’espressione del proprio parere, così pure di rimarchevole interesse appaiono essere le Leggi 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche, e n. 37, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche; la n. 36, in particolare, all’art. 3, recita: “l’Autorità di Bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. Per assicurare l’equilibrio tra risorse e fabbisogni, l’Autorità di Bacino competente adotta le misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.”

La medesima Legge, all’art. 25, comma 1°, richiama espressamente le funzioni dell’Ente in materia di disciplina delle acque nelle aree protette: “nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l’ente gestore dell’area protetta, sentita l’Autorità di Bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.”.....".

Tratto da: "La pianificazione di bacino nella tutela e gestione del territorio (pdf60.5 KB)"

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ultima modifica 2024-03-26T13:48:47+02:00
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