La Regione attraverso il Settore difesa del territorio definisce gli atti di indirizzo tecnico, programmazione e controllo per l'attività di ricerca e concessione mineraria rivolti ai soggetti preposti alle funzioni di gestione e sfruttamento delle acque minerali e termali, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza, con misure volte a garantirne l'uso sostenibile.

Tipologia di acque

Le acque minerali naturali sono le acque provenienti da falda o da giacimento sotterraneo con caratteristiche minerarie peculiari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute e vengono imbottigliate.
Sono riconosciute ai sensi del D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 e Decreto del Ministero della salute 10 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 02.03.15, pag. 81 “Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”);

Le acque di sorgente sono le acque destinate al consumo umano, che provengono da una sorgente o da più emergenze naturali, e quindi possono essere imbottigliate
Sono anch'esse riconosciute ai sensi del D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 e del D.lgs. 3 agosto 1999, n. 339;

Le acque termali sono le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici per bibita o a fini curativi ai sensi del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e delle Leggi 23 dicembre 1978, n. 833 ( di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)) e 24 ottobre 2000, n.323 (Riordino del settore termale).
La procedura di riconoscimento di tali caratteristiche e delle proprietà terapeutiche per la qualifica e la destinazione d'uso di queste acque è effettuata dal Ministero della Salute.

Normativa e procedure

Il regime delle acque minerali e termali è equiparato a quello delle miniere (con Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443), che, come tali, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.
Le funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, già di competenza statale, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2 ed il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Nella nostra Regione, la materia è attualmente disciplinata dalla Legge Regionale 17 agosto 1988, n.32 – “Disciplina delle acque minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo”.
(collegamento al testo della Legge Regionale 32/1988)

Con la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 – “Riforma del sistema regionale e locale” furono delegate alle Province le funzioni ed attività amministrative in materia di acque minerali e termali e, con Legge Regionale 24 marzo 2000, n.22, furono delegati anche i provvedimenti e gli adempimenti relativi alle acque di sorgente (di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339).

Successivamente, con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 - "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", è stata riorganizzata la gestione delle funzioni ed attività amministrative precedentemente delegate alle Province.
(collegamento al testo della Legge Regionale 13/2015)

La Regione esercita mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae), il rilascio di concessione, autorizzazione, l'analisi, la vigilanza e il controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettera e) della citata legge, e tutte le funzioni già esercitate dalle Province.
Queste attività riguardano principalmente il rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di acqua minerale e termale, con il conseguente introito delle quote derivanti dai diritti proporzionali di superfice relativi ai permessi ed alle concessioni minerarie e dai canoni sull'acqua imbottigliata (art. 16bis L.R. 32/1988).
La norma prevede che i canoni siano interamente trasferiti ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività mineraria individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati.

Con la Determinazione n. 17359 del 06/09/2022, recante “Aggiornamento della misura dei diritti proporzionali annui anticipati dovuta per i permessi di ricerca e per le concessioni di acque minerali e termali ubicate in territorio della Regione Emilia-Romagna - triennio 2023-2024-2025”
sono stati ridefiniti i seguenti importi:

  • per ogni ettaro o frazione di ettaro per i permessi di ricerca in € 5,68, con un minimo comunque di € 113,63;
  • per ogni ettaro o frazione di ettaro per le concessioni di coltivazione di acque minerali e termali in € 22,74; con un minimo comunque di € 1704,32.

Con la Determinazione n. 16895 del 08/09/2022, recante “Aggiornamento della misura del canone relativo ai volumi di acqua minerale naturale e di sorgente oggetto di sfruttamento in concessione, di cui all’art. 16 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 32/1988 e s.m.i. - triennio 2023-2024-2025”
sono stati ridefiniti i canoni per i volumi di acqua minerale imbottigliata, già stabiliti con Delibera di Giunta Regionale n. 1833 del 28/10/2019

La rideterminazione degli importi dei diritti proporzionali di superficie e del canone relativo ai volumi di acqua imbottigliata, viene effettuata a cadenza triennale in base ai rilevamenti ISTAT.

Coordinamento regionale

Restano in capo alla Regione, e nello specifico al Settore difesa del territorio per tutta la materia delle acque minerali e termali, le funzioni di elaborazione di leggi, normative, studi, indagini, regolamenti, ed atti di indirizzo e controllo.