Capacità impianti e smaltimento d.p.i - Ordinanza 3 aprile 2020
I dpi utilizzati nell'ambito lavorativo devono essere assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati. Deroghe al limite di stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali negli impianti. Disposizioni in materia di garanzie finanziarie
Con questa seconda Ordinanza sui rifiuti del 3 aprile 2020, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sempre nell'ottica di garantire una corretta ed ordinaria gestione del Servizio, nella presente fase emergenziale, interviene nuovamente su tale materia.
Il nuovo provvedimento introduce i seguenti principali aspetti:
- assimilazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, ai rifiuti urbani con possibilità di conferimento al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
- ulteriore incremento delle capacità di stoccaggio dal 20%, previsto con la precedente ordinanza, al 50% a fronte però del rispetto di una serie di prescrizioni riportate nella presente;
- deroga alla normativa vigente al “deposito temporaneo” di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo non può superare i 18 mesi.
- disposizioni in materia di garanzie finanziarie prestate per l’impiantistica oggetto dei due provvedimenti qui richiamati.
Per ulteriori dettagli consultare il testo integrale del
Decreto 57 del 3 aprile 2020 (PDF - 190.2 KB).