Regolazione del servizio
Le funzioni di ARERA, ATERSIR e Regione Emilia-Romagna nella regolazione del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti
Arera e la regolazione dei servizi
La regolazione del servizio idrico integrato
Con il Decreto Legge n. 201/11 (c.d. "Salva-Italia") sono state trasferite all'Autorità "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" quali in particolare, in materia tariffaria l’individuazione dei costi efficienti di investimento e dei costi esercizio da riconoscere in tariffa e la predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario oltre alla definizione di direttive per la trasparenza della contabilità volta alla corretta disaggregazione di costi e ricavi (unbundling). In tema di qualità compete ad ARERA la definizione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato.
ARERA provvede inoltre alla predisposizione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra il soggetto che affida il servizio ed il soggetto gestore.
Ulteriori funzioni sono poi state attribuite all'Autorità da interventi normativi successivi, ossia dal D.L. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e dalla legge 221/2015 (c.d. Collegato ambientale), per quanto attiene - tra l'altro - l'adozione di direttive per contenimento morosità e la definizione della tariffa sociale, assicurando agli utenti domestici disagiati l'accesso, a condizioni agevolate, al quantitativo minimo vitale.
La regolazione del servizio gestione dei rifiuti
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, tra cui i compiti di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi, la definizione dei livelli di qualità dei servizi nonché di vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi, la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti oltre che la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.
Le funzioni di ATERSIR
Le funzioni di ATERSIR riguardano in particolare l’organizzazione dei servizi, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l’affidamento della gestione e relativo controllo.
Le funzioni della Regione
Dall’approvazione della legge regionale n. 25 del 1999 e fino al 31 dicembre 2011 il sistema di regolazione e di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti in Emilia-Romagna si è basato principalmente sull'azione affidata a livello provinciale alle nove Agenzie d'Ambito Territoriale Ottimale, speciali forme di cooperazione tra Enti locali. Ogni Agenzia ha operato sulla base di una convenzione stipulata tra tutti i Comuni di ciascuna provincia e l'ente Provincia.
Con l'art.2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, le Autorità d'Ambito previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state soppresse ed è stato affidato alle Regioni il compito di riattribuire con legge le funzioni da esse esercitate “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
Con la L.R. 23/2011 la Regione Emilia-Romagna ha individuato un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale), riattribuendo le funzioni delle Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).
La Regione relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani provvede:
- alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
- allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente e (per le competenze nel settore rifiuti) in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti;
- alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui all'articolo 4, comma 7 della stessa LR23/2011;
- alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione;
- al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani inoltre provvede:
- alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
- alla definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto;
- alle modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
- all'esercizio della vigilanza;
- all'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento;
- allo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all'articolo 15;
- alla definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.
La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
- alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;
- al mancato rispetto delle disposizioni della Regione relative al sistema informativo regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani (comma 2, lettera a) della LR 23/2011).
Per esercitare le funzioni di cui sopra, la Regione si avvale di un team dedicato, operativo all’interno dell'«Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente».