Siti Contaminati
Cosa fa la Regione in materia di bonifica dei siti contaminati
La causa della contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee sono attribuibili ad eventi incidentali o a conduzioni poco attente di attività industriali, artigianali, agricole, oltre a quelle collegate alla gestione dei rifiuti. Se la presenza di sostanze contaminanti in un’area rappresenta un pericolo per la salute umana e per l’ambiente, occorre procedere alla messa in sicurezza o alla bonifica delle matrici ambientali coinvolte, oltre al loro ripristino.
La norma principale di riferimento è il Decreto legislativo n.152 del 2006 che definisce quando un sito è contaminato e quali sono le procedure da seguire per la bonifica.
La Regione in particolare:
- elabora, approva e aggiorna il Piano regionale per la bonifica dei siti contaminati;
- predispone l’Anagrafe dei Siti Contaminati;
- redige la modulistica relativa ai procedimenti amministrativi di bonifica;
- gestisce i finanziamenti regionali e ministeriali;
- redige Linee Guida o altri atti normativi per uniformare i procedimenti di bonifica e la trasmissione di informazioni tra privati ed enti pubblici;
- contribuisce ai procedimenti relativi ai Siti di Interesse Nazionale (SIN);
- gestisce e coordina le procedure di finanziamento dei Siti Orfani.
Ai sensi della Legge Regionale n. 13/2015, i procedimenti ex DM 471/99 sono rimasti in capo ai Comuni e i procedimenti ex D.Lgs. 152/2006 sono di competenza di ARPAE Emilia-Romagna.