Tributo speciale in misura ridotta
In base al comma 40 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 il tributo speciale viene ridotto al 20% nei seguenti casi:
- per il conferimento di rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- per il conferimento in discarica di fanghi anche palabili;
- per il conferimento in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
Disciplina regionale per l’applicazione del tributo speciale in misura ridotta per lo smaltimento di scarti e sovvalli
L’applicazione di tale riduzione è disciplinata dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter della Legge Regionale n. 31/1996 nonché dalla D.G.R. n. 2318/2005 e dalla D.G.R. n. 509/2006.
A decorrere dall'anno 2016, la Regione costituisce annualmente l’elenco dei gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio ammessi a questo beneficio; l’elenco viene pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione ai fini di pubblicità legale.
- Elenco annuale 2024
- Elenco annuale 2023
- Elenco annuale 2022
- Elenco annuale 2021
- Elenco annuale 2020
- Elenco annuale 2019
- Elenco annuale 2018
- Elenco annuale 2017
- Elenco annuale 2016
Procedimento per l’iscrizione dei gestori di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nell’elenco annuale
L’iscrizione è disciplinata dall’art. 13 bis della Legge Regionale n. 31/1996.
I gestori degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio che intendono beneficiare della riduzione del tributo speciale devono presentare alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo il modello predisposto dalla Regione (Modello A – Modello C - Determinazione dirigenziale n° 15175 del 06/11/2015) in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.
Iscrizione elenco annuale (anno 2024)
Anche i gestori degli impianti già iscritti nell'elenco annuale (anno 2023), per beneficiare della riduzione per l'anno 2024, devono presentare entro il 30 novembre 2023, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello predisposto dalla Regione (Modello A – Modello C - Determinazione dirigenziale n° 15175 del 06/11/2015), a pena di decadenza (art. 13 bis, comma 2 della L.R. n. 31/1996).
Iscrizione elenco annuale (anno 2025)
Anche i gestori degli impianti già iscritti nell'elenco annuale (anno 2024), per beneficiare della riduzione per l'anno 2025, devono presentare entro il 30 novembre 2024, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello predisposto dalla Regione (Modello A – Modello C - Determinazione dirigenziale n° 15175 del 06/11/2015), a pena di decadenza (art. 13 bis, comma 2 della L.R. n. 31/1996).
Obblighi dei gestori degli impianti iscritti nell’elenco regionale
Gli obblighi dei gestori iscritti sono disciplinati dall’art. 13 ter della Legge Regionale n. 31/1996.
A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta, i gestori degli impianti iscritti nell’elenco annuale devono presentare trimestralmente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello predisposto dalla Regione (Modello B - Determinazione dirigenziale n° 15175 del 06/11/2015) da inviare alla struttura regionale competente in materia di rifiuti con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione.
Rendicontazioni trimestrali 2024
Per la rendicontazione relativa all’anno gestionale 2024 le scadenze sono:
- I trimestre (gennaio, febbraio e marzo): 30 aprile 2024
- II trimestre (aprile, maggio e giugno): 31 luglio 2024
- III trimestre (luglio, agosto e settembre): 31 ottobre 2024
- IV trimestre (ottobre, novembre e dicembre): 31 gennaio 2025.
Rendicontazioni trimestrali 2025
Per la rendicontazione relativa all’anno gestionale 2025 le scadenze sono:
- I trimestre (gennaio, febbraio e marzo): 30 aprile 2025
- II trimestre (aprile, maggio e giugno): 31 luglio 2025
- III trimestre (luglio, agosto e settembre): 31 ottobre 2025
- IV trimestre (ottobre, novembre e dicembre): 2 febbraio 2026.
Modulistica
- Determinazione n° 15175/2015 (PDF - 672.6 KB)
- Modello A - Richiesta iscrizione elenco gestori (Word - 89.5 KB)
- Modello B - dichiarazione trimestrale (Word - 280.5 KB)
- Modello C - documentazione per informazione antimafia (Word - 189.5 KB)