La tassa TARI
Dal 1° gennaio 2014 è stata introdotta con la legge n. 147/2013 la tassa sui rifiuti (TARI). La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ed è ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) introdotto nel 2013 dal D.L. n. 201/2011 abrogando i precedenti regimi TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex D.Lgs. n. 507/1993) e TIA (tariffa di igiene ambientale ex DPR n. 158/1999).
È previsto l’obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La commisurazione della TARI si basa sui criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, oltre che con la Deliberazione di ARERA 363/R/Rif recante il secondo metodo tariffario rifiuti. In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», si può commisurare la TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Nella modulazione della tariffa sono assicurate specifiche riduzioni e agevolazioni.
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, ovvero di una TARI Puntuale avente natura tributaria.