Con la L.R. 23/2011 la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto alle prescrizioni della L 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale) e riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

L'Agenzia opera mediante quattro organi:

  • il Presidente: che ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e ne presiede il Consiglio d’ambito;
  • il Consiglio d'ambito: costituito da nove rappresentanti, uno per ciascun Consiglio locale;
  • i Consigli locali: costituiti dai Comuni (o anche da Unioni di Comuni o Comunità montane) e dall'ente Provincia;
  • il Collegio dei revisori: composto da tre membri nominati dal Presidente.

Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze di un direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.

Le funzioni dell'Agenzia

Per il servizio idrico integrato il Consiglio d'ambito provvede:

  1. all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
  2. alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
  3. all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
  4. all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
  5. alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
  6. all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
  7. alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
  8. al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
  9. al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
  10. alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
  11. a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
  12. ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

Mentre i Consigli locali provvedono:

  1. all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
  2. a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
  3. all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
  4. alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
  5. al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.

Ulteriori informazioni su attività e referenti di ATERSIR sono disponibili sul sito dell'Agenzia.