Le acque minerali, termali e di sorgente

Il regime delle acque minerali e termali è equiparato a quello delle miniere (R.D. 29 luglio 1927, n.1443), che, come tali, fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Le funzioni amministrative in materia di acque minerali e termali, già di competenza statale, furono trasferite alle regioni a statuto ordinario con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n.2 ed il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Nella nostra Regione, la materia è attualmente disciplinata dalla Legge Regionale 17 agosto 1988, n.32 – “Disciplina delle acque minerali e termali. Qualificazione e sviluppo del termalismo”.

Con la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 – “Riforma del sistema regionale e locale” fu effettuata la delega alle Province delle funzioni ed attività amministrative in materia di acque minerali e termali, e poco più tardi, con Legge Regionale 24 marzo 2000, n.22, fu perfezionata la delega anche per quanto riguarda i provvedimenti e gli adempimenti relativi alle acque di sorgente (di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339).

Successivamente con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 - "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" è stata riorganizzata la gestione delle funzioni ed attività amministrative precedentemente delegate alle Province.

La Regione, infatti, mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae), esercita il rilascio di concessione, autorizzazione, l' analisi, la vigilanza e il controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettera e) della citata legge, e tutte le funzioni già esercitate dalle Province.

Queste attività riguardano principalmente il rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di acqua minerale e termale, con il conseguente introito delle quote derivanti dai diritti proporzionali di superfice relativi ai permessi ed alle concessioni medesime; e delle quote derivanti dai canoni sull'acqua prodotta tramite imbottigliamento (art. 16bis L.R. 32/1988). Per quanto riguarda i canoni, si sottolinea che la normativa vigente prevede che i medesimi siano interamente trasferiti ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati.

Con la Determinazione n. 17359 del 06/09/2022, recante “AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI DIRITTI PROPORZIONALI ANNUI ANTICIPATI DOVUTA PER I PERMESSI DI RICERCA E PER LE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI E TERMALI UBICATE IN TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - TRIENNIO 2023-2024-2025” sono stati ridefiniti i seguenti importi:

    • per ogni ettaro o frazione di ettaro per i permessi di ricerca in € 5,68, con un minimo comunque di € 113,63;
    • per ogni ettaro o frazione di ettaro per le concessioni di coltivazione di acque minerali e termali in € 22,74; con un minimo comunque di € 1704,32.

Con la Determinazione n. 16895 del 08/09/2022, recante “AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEL CANONE RELATIVO AI VOLUMI DI ACQUA MINERALE NATURALE E DI SORGENTE OGGETTO DI SFRUTTAMENTO IN CONCESSIONE, DI CUI ALL'ART. 16 BIS, COMMA 1, DELLA L.R. N. 32/1988 E SS.MM.II. - TRIENNIO 2023-2024-2025” sono stati ridefiniti i canoni per i volumi di acqua minerale imbottigliata, già stabiliti con Delibera di Giunta Regionale N. 1833 del 28/10/2019.

I versamenti, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.L. 217/2017, come modificato dall’art. 1, c. 8, del D.L. 162/2019, vengono effettuati tramite piattaforma PAYER- pagoPA, con i bollettini che possono essere generati nella apposita pagina web Creazione bollettino pagoPA (lepida.it)

Anche gli aspetti minerari del controllo e della sorveglianza (D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) sulle lavorazioni, in ambito sia di permessi di ricerca che di concessioni di coltivazione, sono svolti da Arpae. 

Coordinamento regionale

Restano in capo alla Regione, e nello specifico al Servizio Difesa del Suolo della costa e bonifica per tutta la materia delle acque minerali e termali,  le funzioni di elaborazione di leggi, normative, studi, indagini, regolamenti, ed atti di indirizzo e controllo, in particolare per gli aspetti sopracitati.

Tra queste funzioni, a cadenza annuale, la raccolta, tramite Arpae, e la verifica dei dati dell’inventario delle acque minerali e termali, per la loro trasmissione alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, ai fini della redazione del Conto Patrimoniale delle acque.

La rideterminazione degli importi dei diritti proporzionali di superficie sia per i permessi di ricerca che per le concessioni, viene effettuata, invece, a cadenza triennale in base ai rilevamenti ISTAT.  

A chi rivolgersi

Area Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica
viale della Fiera, 8
40127 Bologna
tel. 051.527.6811
fax 051.527.6941
e-mail difsuolo@regione.emilia-romagna.it
e-mail certificata difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Arpae Emilia-Romagna
Direzione Generale
Via Po, 5 - 40139 - Bologna (Bologna)
centralino: 051 6223811 / fax: 051 543255
Orari: da lunedì a venerdì ore 9-12

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