Direttiva - Criteri di valutazione della compatibilità idraulica e idrobiologica delle infrastrutture si attraversamento dei corsi d’acqua del bacino del Reno
ART. 1 – Campo di applicazione, obiettivi e definizioni
La Direttiva si applica alla progettazione di nuovi attraversamenti, compresi i rifacimenti completi, nei corsi d’acqua del bacino del Reno con lo scopo di garantire:
l’inserimento della struttura nell’assetto idraulico del corso d’acqua senza comportare sensibili incrementi del rischio idraulico e senza pregiudicare interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico;
il minor impatto negativo possibile sull’ecosistema fluviale e sulle condizioni dell’ambiente acquatico (in particolare fauna fluviale e vegetazione riparia) e di non pregiudicare interventi previsti per la qualificazione ambientale.
La tipologia delle infrastrutture di attraversamento viene suddivisa in:
a)- opere sovrapassanti il corso d’acqua come nel caso di ponti connessi al transito veicolare o condutture aeree quali oleodotti, gasdotti, ecc;
b)- opere sottopassanti il corso d’acqua come nel caso di botti a sifone o condotte poste in opera con spingitubo;
c)- opere minori identificabili come manufatto di attraversamento con luce netta complessiva inferiore a 6 metri.
La progettazione dell’attraversamento dovrà tener conto dell’impatto dell’infrastruttura con il corso d’acqua, non solo nella fase di esercizio, ma anche nella fase costruttiva.
ART. 2 – Criteri di verifica della compatibilità idraulica
A ) Sulla base delle indicazioni e dei requisiti generali di riferimento forniti dall’Autorità di Bacino, elencati nel successivo art. 3, nonché delle specifiche prescrizioni fornite dagli Enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi dell'attraversamento, dovrà essere verificato in generale che :
A. 1) - l’opera non costituisca ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque rispetto sia allo stato di fatto nel momento di realizzazione dell’opera, sia alle previsioni di assetto futuro della rete idrografica;
A. 2) - sia garantita integralmente la funzionalità delle opere di protezione dell’alveo e quelle di difesa idraulica esistenti nel tratto interessato all’attraversamento;
A. 3) - le opere provvisionali necessarie all’esecuzione dell’opera siano compatibili con il deflusso delle acque.
B ) I parametri di riferimento per la valutazione della compatibilità idraulica nella fase di esercizio, secondo la tipologia delle opere, sono:
B. 1) - per le opere sovrapassanti:
- il franco idraulico;
- l’ubicazione delle strutture di sostegno con particolare riguardo ai problemi di tenuta idraulica e stabilità dei corpi arginali;
- fenomeni transitori di ostruzione delle luci durante le piene;
- la stabilità del fondo e delle sponde;
- l’entità del rigurgito;
- la luce libera di deflusso fra i sostegni;
- la continuità funzionale della viabilità di servizio per la gestione del corso d'acqua;
- gli aspetti connessi alla durabilità dell’opera;
B. 2) - per le opere sottopassanti :
- la compatibilità con la presenza delle difese idrauliche esistenti ed in particolare di rilevati arginali;
- la stabilità del fondo e delle sponde;
- le opere di presidio ed antisifonamento;
- gli aspetti connessi alla durabilità dell’opera e programma di controllo manutentivo;
B. 3) - per le opere minori:
- la condizioni di deflusso sia in rapporto alle caratteristiche del manufatto sia in funzione della portata solida;
- la funzionalità delle opere di raccordo con il corso d'acqua a monte e a valle e dei presidi antiscalzamento;
- il grado di stabilità del fondo alveo e la funcionalità di eventuali opere atte a stabilizzarne il profilo;
- la previsione di eventuali opere di raccordo a monte e a valle dell’attraversamento;
- fenomeni transitori di ostruzione delle luci durante le piene siano evitati.
C ) I parametri di riferimento per la valutazione della compatibilità idraulica nella fase costruttiva, per tutte le tipologie di opere, sono:
- la stabilità dei corpi arginali e delle sponde in corrispondenza degli scavi;
- la luce libera di deflusso;
- gli aspetti connessi alla sicurezza idraulica in fase di piena con indicazioni per le eventuali costruzioni di coronelle provvisionali;
- gli aspetti connessi alla sicurezza del personale e del cantiere in fase di piena;
- le modalità di ripristino dei luoghi e delle eventuali opere di difesa esistenti.
E’ inoltre da ricordare che la normativa statale vigente per gli aspetti idraulici connessi alla realizzazione dei ponti è dettata dal Decreto Ministeriale dei LL.PP. del 4/5/1990 e dalla successiva Circolare n. 34233 del 25/2/1991.
ART. 3 – Riferimenti di progettazione nel rispetto della compatibilità idraulica
L’Autorità di Bacino porrà a disposizione degli Enti competenti alla verifica della compatibilità idraulica:
- nei corsi d’acqua principali ove gli studi di pianificazione siano già stati definiti,
l’andamento del livello di massima piena con le sagome di sistemazione risultanti dagli stessi elaborati di pianificazione;
- nei corsi d’acqua secondari o dove non esistono ancora gli studi di pianificazione,
le portate rispetto alle quali analizzare il comportamento del corso d’acqua;
- l’elenco dei rilievi topografici disponibili necessari a studiare l’inserimento e la verifica idraulica relativa all’opera di attraversamento.
La valutazione della compatibilità idraulica di una infrastruttura con il corso d’acqua attraversato, considerata parte integrante del progetto dell’opera, dovrà prevedere elaborati contenenti:
- la descrizione ed identificazione dell’opera mediante idonei elaborati grafici;
- la descrizione della fase costruttiva
- l’analisi del comportamento del corso d’acqua sia in assenza che in presenza dell’opera per definite portate del corso d’acqua;
- l’analisi del comportamento del corso d’acqua in fase costruttiva;
- l’analisi delle tendenze evolutive del fondo alveo.
ART. 4 – Criteri di verifica della compatibilità idrobiologica
I requisiti generali di riferimento e le modalità di intervento necessarie per la verifica della compatibilità idrobiologica sono i seguenti:
- l’inserimento dell’opera non alteri in modo significativo l’ecosistema fluviale sia in senso longitudinale che trasversale;
- le opere previsionali e le attività di cantiere non siano tali da alterare in maniera significativa e sostanzialmente permanente l’ecosistema fluviale;
- la vegetazione riparia deve essere conservata e/o adeguata al fine di ottimizzarne la composizione in relazione alle caratteristiche del tratto del corso d'acqua oggetto di intervento e di mitigare l'impatto delle infrastrutture di attraversamento;
- i potenziali usi, singoli o plurimi, delle acque nel tratto interessato dall’attraversamento siano garantiti nella loro funzionalità;
- fenomeni transitori di alterazione delle condizioni idrobiologiche siano mitigati nel corso di realizzazione dell’opera;
- siano raccolte le acque meteoriche ed eventuali altri sversamenti accidentali, adottando idonei sistemi atti a eliminare i carichi inquinanti.
Le modalità dell’intervento vanno comunque attuate nei rispettivi territori di competenza secondo quanto previsto da:
- "Direttiva concernente criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna"
- (Deliberazione n. 3939/94 della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna);
- "Direttiva sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica"
- (Deliberazione n. 155/97 del Consiglio Regionale della Regione Toscana);
- "Direttiva per la costituzione della fascia di vegetazione riparia e manutenzione della fascia di vegetazione riparia e del substrato dell’alveo"
- (Deliberazione N. 1/6 del 21.11.02 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno, in attuazione a quanto previsto dall’art. 24, comma 4, delle norme del piano stralcio per il bacino del torrente Senio)
ART. 5 – Riferimenti per la verifica della compatibilità idrobiologica
Sono riferimenti per la verifica della compatibilità idrobiologica i seguenti indicatori:
- composizione e stato della vegetazione (riparia e retroriparia) presente nella zona d’intervento e nel territorio circostante ed eventuale transetto;
- stato di funzionalità dell’ambiente fluviale applicando indicatori ambientali (Indice di Funzionalità Fluviale – I.F.F.) in grado di valutarne l’efficienza;
- analisi delle presenze biologiche, in particolare quelle fluviali (fauna ittica e macroinvertebrati), ma anche degli uccelli e della popolazione degli anfibi;
- analisi delle condizioni morfo-fisiografiche dell’alveo, delle emergenze ambientali e floristiche e della presenza di vincoli e regimi di tutela.
- Le eventuali indagini sopra ricordate, da eseguire qualora ritenute necessarie, saranno richieste secondo l’importanza del sito e dell’opera prevista.
L’Autorità di Bacino del Reno metterà a disposizione gli elaborati prodotti nel corso della sua attività ed eventuali valutazioni relative a:
- indagini, studi, rilievi e monitoraggi sulla fauna acquatica (pesci e macroinvertebrati) e sulla vegetazione relativa alla zona oggetto d’intervento disponibili;
- importanza del sito oggetto d’intervento e relative prescrizioni specifiche in funzione delle caratteristiche riscontrate.
ART. 6 – Contenuti del progetto in funzione della verifica della compatibilità idrobiologica
Al fine di procedere alla verifica per dimostrare la rispondenza ai requisiti di compatibilità idrobiologica, sarà parte integrante del progetto per la realizzazione delle infrastrutture di attraversamento:
- una relazione che dimostri la compatibilità idrobiologica dell’opera, sia in fase di realizzazione che di esercizio, secondo i requisiti generali di riferimento e le modalità di intervento prima riportate e gli elaborati e le eventuali valutazioni fornite dall’Autorità di Bacino del Reno;
- descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli eventuali impatti negativi causati dai lavori, nonché delle misure di monitoraggio;
- gli interventi previsti di recupero dell’alveo e delle rive in relazione agli obiettivi indicati nei criteri di verifica della compatibilità idrobiologica.
ART. 7 – Istruttoria degli atti autorizzativi
Gli Enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi possono richiedere la collaborazione dell’Autorità di Bacino nell’istruttoria, in particolare per le materie nelle quali non dispongono delle necessarie conoscenze.