1. Campo di applicazione

La presente Direttiva si applica alle asportazioni di ghiaia e sabbia. Non rientra nel campo di applicazione della stessa l'asportazione di limi e argille, ancorché con contenuto di sabbia, nei tratti con arginature continue.

I - asportazione di materiali litoidi in interventi di manutenzione dei corsi d’acqua

2. Le asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi fino a 5.000 m3, ovvero a 20.000 m3 nei tratti con arginature continue ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, connesse ad attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture sono svolte successivamente al rilascio del necessario atto autorizzativo da parte dell'autorità idraulica competente.

3. L'autorità idraulica competente provvederà ad eseguire tali interventi, o a rilasciare atto autorizzativo all'esecuzione, previa approvazione di un progetto corredato, oltre a quanto dalla stessa richiesto, dalla seguente documentazione:

  1. relazione di inquadramento dell’intervento proposto comprendente la descrizione della morfologia dell'alveo, dei materiali di deposito presenti nel paraggio fluviale entro cui si inserisce e del substrato - che, al fine di non incrementare fenomeni erosivi, dovrà restare coperto da materiale sciolto presente - della vegetazione riparia ed acquatica presente nella zona di intervento e degli aspetti idrobiologici del corso d’acqua, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell’area; i tempi di realizzazione dell’intervento proposto; viabilità di servizio e specifiche modalità operative; cenni ad interventi di mitigazione dell’impatto del cantiere;
  2. raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto ed allo stato di progetto e stime dei volumi da estrarre: qualora nelle zone oggetto di intervento siano presenti opere d’arte o manufatti, è opportuno che siano allegate sezioni eseguite in corrispondenza di dette strutture, di cui dovranno essere riportate dimensioni e caratteristiche;
  3. relazione idraulica finalizzata alla individuazione, per il tratto d'asta di influenza, del recupero di officiosità previsto in rapporto allo stato di fatto e a preesistenti configurazioni d'alveo.

4. Preliminarmente alla approvazione, l'Autorità Idraulica competente dovrà acquisire il parere dell'Autorità di Bacino in merito alla compatibilità e coerenza dell'intervento con gli obiettivi del piano di bacino. A tal fine provvederà a trasmettere la documentazione indicata al precedente punto 3 all'Autorità di Bacino che si esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento con atto del Segretario su conforme parere del Comitato Tecnico. Decorso il periodo indicato, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

5. L'Autorità di Bacino provvederà ogni anno ad integrare il programma degli interventi vigente con l'elenco degli interventi autorizzati dalle autorità idrauliche competenti nell'anno precedente.

6. Eventuali proposte di intervento che interessino un paraggio già oggetto di manutenzione nei precedenti cinque anni sono da considerare interventi di difesa e pertanto soggetti alle norme del Titolo II.

Sono parimenti soggetti alle norme del Titolo II gli interventi di manutenzione che comportano estrazioni di materiali litoidi superiori a a 5.000 m3, ovvero a 20.000 m3 nei tratti con arginature continue.

II - asportazione di materiali litoidi in interventi di difesa e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

7. Rientrano nel presente titolo le asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di difesa e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, a prescindere dalla quantità e gli interventi di cui al punto 6) del Titolo I;

8. L'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 7, è subordinata al loro inserimento nei programmi di cui all'art. 21 della L. 183/89.
Allo scopo l'Autorità idraulica competente trasmette all'Autorità di Bacino entro il mese di settembre di ogni anno le proposte di intervento che si intendono attuare nell'anno successivo, corredate da una relazione di sintesi con i contenuti di cui al successivo art. 9.
L'Autorità di Bacino provvederà, entro i successivi 120 giorni, alla valutazione di compatibilità e coerenza con gli obiettivi della pianificazione vigente delle proposte pervenute ai fini del loro inserimento nei programmi di cui all'art. 21 della L. 183/89.

9. Gli interventi sono svolti sulla base di atto autorizzativo dell'Autorità idraulica competente previa approvazione di un progetto corredato, oltre a quanto dalla stessa richiesto, della seguente documentazione:

  1. relazione generale di inquadramento dell’intervento proposto, attestante le finalità da conseguire, comprendente le modalità e tempi di esecuzione dell’intervento con indicazione della viabilità, la descrizione sia del paraggio fluviale entro cui si inserisce, corredata da documentazione fotografica d’insieme e di dettaglio dell’area, sia un’analisi della compatibilità dell’intervento sull’ecosistema fluviale ed ambientale;
  2. raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto ed allo stato di progetto; qualora siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno che siano allegate sezioni eseguite in corrispondenza di dette strutture, di cui dovranno essere riportate dimensioni e caratteristiche;
  3. relazione idrologica-idraulica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che alle previsioni di progetto; allo scopo, vanno evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;
  4. relazione finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, del grado di stabilità attuale dell'alveo e delle sponde, di eventuali dissesti in atto e potenziali e delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti; la relazione dovrà contenere una valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;
  5. una relazione che illustri lo stato del substrato - che, al fine di non incrementare fenomeni erosivi, dovrà restare coperto da materiale sciolto presente - della vegetazione riparia ed acquatica e della fauna fluviale con particolare riferimento alla fauna ittica e ai macroinvertebrati, all’avifauna e alla popolazione degli anfibi presenti nella zona d'intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica; devono, quindi, essere valutati gli effetti dell’intervento proposto e adottati opportuni provvedimenti di recupero ambientale e/o di compensazione nell'alveo e nelle rive;
  6. analisi delle presenze biologiche (fauna ittica e macroinvertebrati), a distanza di un anno dalla fine dell’asportazione e/o movimentazione di materiali, volta alla verifica che eventuali fenomeni transitori di alterazione delle condizioni idrobiologiche, causati durante i lavori, siano stati sufficientemente mitigati con gli interventi programmati. 
    Per la fauna macrobentonica il monitoraggio deve essere eseguito in due momenti idrologici diversi: uno in "magra" e l’altro in "morbida";
  7. descrizione degli interventi di mitigazione dell’impatto del cantiere che si intendono adottare.

III - asportazione di materiali in interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali

10. Le proposte di interventi di valorizzazione ambientale degli ambiti fluviali devono essere finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del corso d'acqua, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree di inondazione, attraverso l'ampliamento delle aree demaniali e/o la dismissione delle concessioni in atto, la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.
Ai fini della loro attuazione, detti interventi sono sottoposti alla procedura di cui al precedente art. 8.

11. Gli interventi sono svolti sulla base di atto autorizzativo dell'autorità idraulica competente previa approvazione di un progetto corredato, oltre a quanto dalla stessa richiesta, della seguente documentazione:

  1. relazione generale di inquadramento dell’intervento proposto, attestante le finalità da conseguire, comprendente le modalità e tempi di esecuzione dell’intervento con indicazione della viabilità, la descrizione sia del paraggio fluviale entro cui si inserisce (corredata da documentazione fotografica d’insieme e di dettaglio dell’area), sia un’analisi della compatibilità dell’intervento sull’ecosistema fluviale ed ambientale;
  2. raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto ed allo stato di progetto dell'alveo e delle aree interessate dall'intervento, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
  3. relazione idrologica-idraulica finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, vanno evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;
  4. relazione finalizzata all'individuazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità dell'alveo e delle sponde;
  5. relazione che illustri lo stato del substrato - che, al fine di non incrementare fenomeni erosivi, dovrà restare coperto da materiale sciolto presente - della vegetazione presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica; dovranno, quindi, essere valutati gli effetti che l’intervento produce sull'assetto preesistente;
  6. studio che evidenzi i benefici dell'intervento proposto in relazione a: vegetazione riparia e acquatica, fauna ittica, macroinvertebrati e anfibi;
  7. descrizione degli interventi di mitigazione dell’impatto del cantiere;
  8. relazione relativa agli utilizzi presenti e alla futura gestione delle aree oggetto dell'intervento.