Difesa del suolo, costa e bonifica

Intesa interregionale

Costituzione dell'Autorità di bacino del Reno

Approvata dal Consiglio Regionale Emilia-Romagna con delibera n.3108 del 19.03.1990 e dal Consiglio Regionale Toscana con delibera n.183 del 20.03.1990.

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Delimitazione del bacino idrografico del fiume Reno

Art. 3 Organi dell'Autorità di bacino del Reno

Art. 4 Comitato istituzionale

Art. 5 Compiti del Comitato istituzionale

Art. 6 Comitato Tecnico

Art. 7 Compiti del Comitato Tecnico

Art. 8  Segretario

Art. 9  Segreteria tecnico-operativa

Art. 10 Piano di bacino

 

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. In attesa dei necessari atti normativi, è istituita l'Autorità di bacino del Reno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'Autorità di bacino del Reno opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti il bacino idrografico del fiume Reno, aventi per finalità:

a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;

b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;

c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento, alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.

3. Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità di bacino del Reno ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

Art. 2 (Delimitazione del bacino idrografico del fiume Reno)

1. Il bacino idrografico del fiume Reno è delimitato provvisoriamente nella cartografia costituente l'Allegato A alla presente intesa interregionale.

2. Tale delimitazione ha valore di proposta ai fini dell'emanazione del D.P.C.M. relativo alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 3 (Organi dell'Autorità di bacino del Reno)

1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono organi dell'Autorità di bacino del Reno:

 a) il Comitato istituzionale;

 b) il Comitato Tecnico. 

Art. 4 (Comitato istituzionale)

 1. Il Comitato istituzionale ha la seguente composizione:

 a) il Presidente della Regione Emilia-Romagna, o l'Assessore regionale da lui delegato;

 b) il Presidente della Regione Toscana, o l'Assessore regionale da lui delegato;

 c) i Presidenti delle Province di Bologna, Ferrara, Firenze, Pistoia e Ravenna, o gli Assessori da essi delegati, nonchè i Presidenti dell'Assemblea di Comuni dell'Imolese e dell'Associazione intercomunale n. 9 "Area Pratese".

2. Il Presidente del Comitato istituzionale è il Presidente della Regione Emilia-Romagna, ovvero l'Assessore regionale da lui delegato. Esso convoca e presiede il Comitato istituzionale fissandone l'ordine del giorno.

 Art. 5 (Compiti del Comitato istituzionale)

 1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha i seguenti compiti:

 a) definizione di criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del piano di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

 b) adozione del piano di bacino;

 c) adozione dei programmi d'intervento, attuativi del piano di bacino, nonchè degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di bacino del Reno da disposizioni statali, regionali e comunitarie;

 d) concertazione di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, nonchè di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'art. 1;

 e) predisposizione di indirizzi direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

 f) controllo sulla attuazione del piano di bacino, dei relativi programmi di intervento nonchè degli indirizzi e direttive di cui alla precedente lettera e);

 g) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

 h) nomina del Comitato Tecnico ai sensi del successivo art. 6; nomina del segretario ai sensi del successivo art. 8; istituzione della segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo art. 9; 2. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6 (Comitato Tecnico)

 1. Il Comitato Tecnico ha la seguente composizione:

 a) numero 7 esperti designati dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, tra i funzionari degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale;

 b) numero 3 esperti designati dalla Giunta Regionale della Toscana, tra i funzionari degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale;

 c) numero 3 esperti dello Stato designati tra i propri funzionari rispettivamente dai Ministri dell'Ambiente dei Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura e Foreste, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

 2. Il Comitato Tecnico può essere integrato, con atto del Comitato istituzionale, da altri esperti di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di 3 membri.

 3. Il Comitato Tecnico è nominato, con atto del Comitato istituzionale, sulla base delle designazioni pervenutegli.

Art. 7 (Compiti del Comitato Tecnico)

 1. Il Comitato Tecnico costituisce il supporto tecnico del Comitato istituzionale, ed in particolare svolge i seguenti compiti:

 a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;

 b) cura l'elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi di intervento;

 c) cura l'attuazione delle direttive del Comitato istituzionale.

Art. 8 (Segretario)

 1. Il segretario:

 a) presiede il Comitato tecnico;

 b) dirige la segreteria tecnico-operativa;

 c) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato istituzionale;

 d) cura i rapporti, con gli Enti pubblici e di diritto pubblico.

 2. Il segretario è nominato dal Comitato istituzionale tra i membri del Comitato Tecnico.

 3. La carica di segretario ha durata quinquennale.

Art. 9 (Segreteria tecnico-operativa)

 1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti degli Enti rappresentati nel Comitato istituzionale.

 2. La segreteria tecnico-operativa è istituita, con atto del Comitato istituzionale, che, contestualmente, ne definisce organico e funzionamento.

 3. La segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ed ai relativi atti.

Art. 10 (Piano di bacino)

1. Il piano di bacino, ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore, per la parte di rispettiva competenza territoriale, di piano territoriale di settore.

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ultima modifica 2024-03-26T11:49:19+02:00
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