No. Per ciò che concerne l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è necessario estendere l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa affinché sia possibile valutare, oltre agli aspetti economici, anche gli elementi tecnici, per orientare verso una qualificazione ambientale dei prodotti e/o servizi oggetto dell’acquisto, in luogo del criterio al prezzo più basso nel quale può essere valutato esclusivamente l’elemento economico. Su tale aspetto la direttiva europea 24/2014 supera il principio dell’equivalenza dei criteri di aggiudicazione, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di promuovere l’eco-innovazione e la tutela ambientale. Il criterio dell’offerta più bassa è concepito come residuale e, comunque, il criterio di determinazione del prezzo deve essere effettuato tenendo conto del costo di tutto il ciclo di vita del bene, manutenzioni e smaltimento finale compresi. Questo indirizzo produce effetti di rilievo anche nell’ambito delle dinamiche di mercato. Orientarsi verso l’offerta economicamente più vantaggiosa significa premiare il mercato qualitativamente migliore, spingere all’innovazione e alla crescita competitiva a livello nazionale ed internazionale.