Nell’ipotesi di esclusione dall'appalto la disciplina dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche d'appalto, oggi contenuta negli artt. 94-95-96-97 del D.Lgs. n. 36/2023, contempla la possibilità di escludere dall'appalto ogni operatore economico nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale; in tal senso è da intendersi come mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti.

Le violazioni della legislazione ambientale possono anche essere utilizzate come motivo per rifiutare di aggiudicare un appalto a un operatore, respingere un’offerta anormalmente bassa o chiedere la sostituzione di un sub appaltatore.