Parchi, foreste e Natura 2000

Indicazioni per la raccolta dei funghi in zona ARANCIONE in Emilia-Romagna

I raccoglitori dovranno dimostrare l'effettiva e indifferibile necessità lavorativa a meno che non pratichino l’attività di ricerca all’interno del proprio Comune di residenza.

L' Emilia-Romagna è in zona arancione e, in questa situazione, gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità ad esclusione di quelli effettuati nel proprio Comune di residenza.

Pertanto, in merito alla raccolta funghi, i raccoglitori dovranno dimostrare l'effettiva e indifferibile necessità lavorativa a meno che non pratichino l’attività di ricerca all’interno del proprio Comune di residenza. In questo ultimo caso l’attività può essere svolta rispettando quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, N. 6 “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993”.

Nel caso in cui si pratichi la raccolta come attività lavorativa questa è possibile effettuarla anche in Comuni diversi da quello di residenza ma è sempre necessario dimostrarlo attraverso il possesso di P.IVA con conseguente codice ATECO attinente (02.30.00 “raccolta di prodotti non legnosi del bosco”).

In caso di attività di raccolta lavorativa occasionale valgono le stesse regole in vigore per i professionisti. L’attività lavorativa occasionale è dimostrabile attraverso la presentazione del pagamento del modello F24 denominato ELIDE con riportato il CODICE CONTRIBUTO “1853 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali – attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e delle piante officinali spontanee - articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Deroga ai movimenti è concessa a chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti. In questo caso è consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione) ad esclusione però del capoluogo di Provincia.

Si specifica che in molti casi l’attività occasionale non è determinante ai fini del reddito. Se si è in fascia rossa o arancione, è necessario dimostrare che si svolge raccolta di funghi per integrazione al reddito in quanto determinante al fine del proprio reddito complessivo oppure, perché si effettuano conferimenti di prodotto ad aziende di ristorazione o trasformazione determinanti al fine di non interrompere le successive fasi di lavorazione.

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi rispetto alle diverse situazioni che possono verificarsi resta rimessa all’autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM è, di norma, il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata.

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ultima modifica 2021-04-13T12:27:59+02:00
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